Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16206 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16206 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIAPP1NI ANTEO nato il 25/04/1952 a AULLA

avverso la sentenza del 02/02/2017 del TRIBUNALE di MASSA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di
Massa ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Anteo
Chiappini alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, in relazione al reato di
lesioni commesso in danno di Renè Orlando.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato è inammissibile: a)
nel primo e secondo motivo, in quanto reitera critiche alla razionale valutazione
delle deposizioni operata dal giudice di merito (e alla minimizzazione della non

aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del
significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono
‘rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso
giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono
inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a
sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez.
5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n.
49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063); b) quanto al terzo motivo,
perché non riesce a superare il dato, da apprezzare nel quadro del complesso
degli elementi acquisiti (ciò che priva di fondamento il cenno al lavoro nei campi
della persona offesa), dei dati obiettivi rilevati presso il Pronto Soccorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Così deciso in data 20/03/2018
CLIV(-5 7 eNSA, 11-(-

C3tS

piena sovrapposizione delle deposizioni su aspetti di dettaglio), laddove gli

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