Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16202 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16202 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
MANNELLA VINCENZO nato il 27/05/1953 a MAZZARINO
LA ROSA LINO nato il 01/07/1965 a NISCEMI

avverso la sentenza del 15/12/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 15/12/2016 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della
sentenza di primo grado, con cui Mannella Vincenzo e La Rosa Lino erano stati
condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 482 cod. pen., in
luogo imprecisato, in data antecedente e prossima al 29/04/2009, concedeva al
La Rosa il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando, nel
resto, l’impugnata sentenza.
Nell’interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, vizio di

qualificazione giuridica del fatto, alla mancanza di prova ed alla illogicità della
motivazione circa la responsabilità del Mannella, nonché alla mancata
concessione a quest’ultimo, delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio
della sospensione condizionale della pena; si eccepisce, infine, l’intervenuta
prescrizione del reato.
Il ricorso del La Rosa Lino è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto
fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità
del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata ha osservato – con motivazione esente da censure
logiche – come la notifica del decreto di citazione a giudizio fosse stata
ritualmente effettuata, atteso che l’imputato aveva eletto un domicilio rivelatosi
inidoneo e, quindi, le notifiche, sin dall’avviso ex art. 415 bis, cod. proc. pen.,
erano state effettuate presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma
4, cod. proc. pen., senza che la difesa nulla avesse eccepito, se non con i motivi
di appello e, dunque, tardivamente. Quanto alla ricostruzione del fatto, la Corte
di merito ha dato atto della circostanza che, inequivocabilmente, il La Rosa
avesse la disponibilità dell’autocarro, pur in assenza di un formale passaggio di
proprietà, avendo egli stipulato anche l’assicurazione del veicolo, intestandola al
proprio padre, ed avendo, quindi, interesse a munirsi del documento falsificato
che gli garantisse la utilizzabilità dell’autocarro.

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motivazione, in riferimento alla disponibilità del veicolo, alla ricostruzione ed alla

In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio
preclusa in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di
legittimità quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
207944; inoltre: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha
riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che
devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente
acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della
prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere

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229369).

limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Inoltre va considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione
di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa
valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite
costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,

19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
Quanto al Mannella Vincenzo, il ricorso appare non manifestamente infondato,
avendo la Corte di merito del tutto omesso di motivare in relazione alla mancata
concessione al predetto delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Va, pertanto, rilevato che appare fondata l’eccezione di prescrizione del reato,
essendo decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei,
cui vanno aggiunti giorni sessanta di sospensione, a seguito di impedimento
professionale del difensore, con rinvio della trattazione del processo dall’udienza
del 15/03/2013 all’udienza del 28/06/2013, per cui il reato risulta estinto per
prescrizione alla data del 28/12/2016.
Alla inammissibilità del ricorso del La Rosa consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a Mannella Vincenzo
per essere il reato estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di La Rosa Lino, che condanna al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.

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