Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16201 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16201 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
Data Udienza: 20/03/2018
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGLIARA ROBERTO nato il 25/11/1967 a LECCE
avverso la sentenza del 30/11/2016 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
,
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., a Pagliara Roberto la pena di mesi sei di reclusione,
in relazione al reato di cui agli artt. 81, 582 cod. pen, in Lecce, il 06/01/2015.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione lamentando
l’omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto è principio costantemente
affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio
negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc.
in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1,
n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc.
pen., richiamando gli atti processuali.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore
Il Presidente
pen.,3 deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso