Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16200 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16200 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIZZI LUIGI TOMMASO nato il 17/08/1963 a UGENTO

avverso la sentenza del 16/03/2017 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale dì Lecce ha applicato, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., a Pizzi Luigi Tommaso la pena di anni uno di
reclusione ed euro 300,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625
n. 2, cod. pen, in Salve, il 05/05/2015; con la recidiva reiterata, specifica,
infraquinquennale.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione lamentando
l’omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e la
illogicità della motivazione in riferimento alla determinazione della pena.

affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggíamento, che il giudizio
negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc.
pen.,3 deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso
in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1,
n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc.
pen., richiamando la denuncia della persona offesa e gli atti processuali.
Quanto al trattamento sanzionatorio, per consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del
28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.

1

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto è principio costantemente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018

Il Presidente

Il Componente estensore

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