Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1620 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1620 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIGLIO GRAZIO N. IL 02/04/1946
MAGANUCO GRAZIA N. IL 02/03/1949
avverso la sentenza n. 699/2012 TRIBUNALE di GELA, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Gela, con sentenza emessa il 05/02/2013, ex art. 444 cod.
proc. pen., applicava nei confronti di Grazio Giglio e Grazia Maga co – imputati c.
dei reati di cui agli artt. 44 lett. b); 93, 94 e 95; 64, 65, 71, 72 d.P.R. 380/2001;
349 cod. pen. (come contestato in atti) – la pena di anni uno, mesi due di
reclusione ed C 300,00 di multa; pena sospesa subordinatamente alla

2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.
pen., in relazione alla ritenuta non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129
cod. proc. pen.

3.Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. Il
Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura processuale della
sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha congruamente motivato tutti
i punti fondamentali della decisione; ivi comprese: la non ,\419
su sistenza delle
c’ x
l’imputatet e la
condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel merito
,

congruità della pena, come applicata in atti. Dette doglianze, peraltro,
costituiscono eccezioni in punto di fatto non consentite in sede di legittimità.

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Grazio Giglio
e Grazia Magafteo con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013

Il Componente estensore

Il

demolizione delle opere abusive.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA