Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1620 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1620 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Di Rienzo Cosimo nato a Molfetta il 2/1/1971
avverso la sentenza del 21/12/2011 della Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Marco Masini per l’imputato che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 21/12/2011, la Corte di appello di L’Aquila

confermava la sentenza del Tribunale di Pescara del 21/4/2011, che aveva
condannato Di Rienzo Cosimo alla pena di anni quattro di reclusione ed C

1

Data Udienza: 12/12/2012

4.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 629 comma 3 cod. pen.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di sussistenza di nullità della sentenza per violazione delle norme
relative all’assistenza dell’imputato ed in punto di riduzione della pena.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, sollevando

i

seguenti motivi di gravame:
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 179 comma 1,
185 comma 3 e 303 cod. proc. pen. Evidenzia al riguardo che all’udienza
di trattazione del processo di primo grado l’imputato, detenuto per quella
causa, non era stato tradotto, circostanza, dedotta come motivo di appello,
sulla quale la Corte ha omesso di motivare.
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420 comma 5,
179 comma 1 e 185 comma 3 cod. proc. pen., per la mancata
considerazione del legittimo impedimento del difensore dell’imputato
all’udienza fissata per la discussione, impedimento rigettato dal Tribunale
sull’erroneo presupposto che l’imputato fosse assistito da due difensori. Fa
rilevare al riguardo che la nullità della sentenza di primo grado comporta la
regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto
l’atto nullo e ciò comporta la scadenza del termine di efficacia della misura
cautelare in atto.
2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione in relazione
alla mancata qualificazione giuridica del fatto come minaccia e tentata
estorsione, alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 629
comma 3 cod. peri.
Con motivi aggiunti depositati in cancelleria, il difensore dell’imputato
eccepiva altresì:
2.4. Violazione di legge ed in particolare degli artt. 420, 158 e 159 cod.
proc. pen, in relazione all’interpretazione del concetto di legittimo
impedimento a comparire del difensore.
2.5. Mancanza di motivazione su uno dei punti specifici dedotti nel motivo
di ricorso in relazione all’eccepita omessa traduzione dell’imputato
detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606

3. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto basato su motivi infondati.
3.1. Con riferimento alla prima doglianza ed al secondo motivo aggiunto,
rileva il Collegio che il Tribunale di Pescare aveva ritualmente ordinato la
traduzione dell’imputato Di Rienzo Cosimo, detenuto per quella causa in
quanto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere applicata
con ordinanza del giudice delle indagini preliminari del 14/6/2010, per la
prima udienza tenutasi il 3/3/2011; lo stesso con dichiarazione resa alla
rinunciato a comparire all’udienza; il processo quindi era stato rinviato
all’udienza del 21/4/2011 ed il Tribunale aveva reiterato l’ordine di
traduzione; ed anche per quella successiva udienza l’imputato, trasferito
alla Casa Circondariale di Voghera, aveva rinunciato a comparire. Di tutto
ciò si dà atto nella sentenza di primo grado nella qualeil Di Rienzo viene,
legittimamente, considerato <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA