Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 162 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 162 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUNGI PIETRO N. IL 23/02/1964
avverso l’ordinanza n. 1219/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari
rigettava il reclamo proposto da Rungi Pietro avverso quella del Magistrato di
Sorveglianza di Sassari di diniego del beneficio della liberazione anticipata per il
periodo 15/12/1994 – 20/12/1995.
Il condannato aveva riportato numerose condanne successivamente a quel
periodo, divenute definitive, circostanza che faceva ritenere che l’eventuale

formale, senza una effettiva evoluzione della personalità verso modelli positivi.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Rungi Pietro, deducendo assenza di
motivazione: l’ordinanza si era limitata a ripercorrere molto sinteticamente la
condizione giuridica di Rungi.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 54 ord. pen. e
vizio di motivazione. Il Tribunale nulla aveva argomentato in tema di
comportamento tenuto dal detenuto nel periodo in questione in ambito
penitenziario: eppure il beneficio può essere concesso al condannato che ha
mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori
penitenziari e regolari rapporti con gli altri detenuti.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

La motivazione dell’ordinanza non è affatto mancante o apparente: alla luce
dei numerosi reati commessi in epoca successiva all’anno di detenzione per il
quale il ricorrente aveva chiesto il beneficio della liberazione anticipata, il
Tribunale ha ritenuto evidente la mancata effettiva partecipazione all’opera di
rieducazione del condannato, criterio indicato dal legislatore per la concessione
del beneficio.
In effetti, la legge chiede la “prova” di tale partecipazione, ma il Tribunale
ha rinvenuto – del tutto ragionevolmente, atteso che la commissione di numerosi
reati dimostra che nessuna rieducazione vi era stata – la prova negativa,
conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il
comportamento del condannato dopo il ritorno in libertà giustifica
retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando sia espressione di
una non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di

2

adesione alle regole della vita penitenziaria in quel periodo fosse stato soltanto

rieducazione e del suo rifiuto di risocializzazione.
Proprio in ragione di tale valutazione, il Tribunale non ha ritenuto necessario
approfondire quale fosse stato il comportamento di Rungi nel corso della
detenzione durante quell’anno, trattandosi di approfondimento superfluo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

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