Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16197 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16197 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LEVACOVIGH CLAUDIO nato il 22/02/1962 a UDINE
LEVACOVIGH JONNY nato il 14/04/1982 a UDINE
avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Claudio Levacovigh e di Jonny Levacovigh, in relazione al reato
di furto aggravato.
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dagli imputati, con il quale si
censura l’affermazione di responsabilità, è inammissibile, per l’assoluta
genericità di formulazione (e ciò senza dire che l’appello era stato limitato a
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso di entrambi gli imputati è inammissibile perché privo
dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto,
a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente
corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in ata 0/03/2018
Il Consiglier este sore
Giuseppe D a o
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Il Presidente
Stelo Palla
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censure che investivano il trattamento sanzionatorio).