Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16195 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16195 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUPARO DOMENICA nato il 05/03/1972 a CROTONE

avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 16/12/2016 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la
sentenza di primo grado, con cui Cuparo Domenica era stata condannata a pena
di giustizia per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma
secondo n. 1, r.d. n. 267/1942, in Lamezia Terme, il 11/02/2002.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove e si
eccepisce la prescrizione dei reati.
Il ricorso è fondato nella misura in cui i reati risultano prescritti alla data del

mesi sei dalla sentenza dichiarativa di fallimento, oltre al termine di giorni 56 di
sospensione per effetto dell’astensione della difesa all’udienza del 15/11/2011,
con rinvio all’udienza del 10/01/2012. La prescrizione, quindi, ritualmente
eccepita anche in sede di gravame, risulta maturata in epoca antecedente la
sentenza di appello.
Alla luce della motivazione della sentenza impugnata, basata sulla relazione del
curatore fallimentare e sulle risultanze documentali, non emergono estremi per
una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod.
proc. pen.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere i reati
ascritti alla Cuparo Domenica estinti per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la

sentenza impugnata per essere i reati estinti per

prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

06/10/2014, considerato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dodici

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