Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16194 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16194 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIVIANO ANDREA nato il 03/03/1976 a VIBO VALENTIA

avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 11/11/2016 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la
sentenza di primo grado, con cui Viviano Andrea era stato condannato a Pena di
giustizia per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, r.d. n. 267/1942, in
Vibo Valentia, il 13/01/2009.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla
omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata all’esame del
consulente della fallita, al fine di assumere la prova decisiva circa il furto delle

specifico del delitto di bancarotta documentale; ci si duole, inoltre, della
insussistenza del reato di cui all’art. 217 legge fallimentare, nonché della
determinazione della pena carenza argomentativa della sentenza impugnata ed
alla valutazione delle prove, oltre che alla dosimetria della pena ed alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su
censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata ha osservato – con motivazione incontestata sul punto come la riapertura dell’istruttoria dibattimentale fosse del tutto superflua, in
quanto il consulente dell’impresa fallita nulla di più avrebbe potuto dire di quanto
già rappresentato con fax inviato alla curatela, ossia che egli aveva restituito
all’imputato le scritture contabili nel 2007.
Quanto all’elemento soggettivo della bancarotta documentale, la Corte di merito
ha espressamente osservato che il contegno dell’imputato, successivo alla
realizzazione dei fatti distrattivi, costituisce il completamento di un medesimo
disegno criminoso avviato proprio con la sottrazione delle scritture contabili
obbligatorie, in quanto il mancato rinvenimento dei beni aziendali ben avrebbe
potuto essere desunto dalle scritture contabili, se solo l’obbligo della loro tenuta

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scritture contabili, nonché in riferimento all’omessa motivazione sul dolo

fosse stato rispettato, apparendo logicamente desumibile l’elemento soggettivo
richiesto per l’integrazione della fattispecie.
Peraltro con i motivi di appello detta questione non era stata sollevata, il che
costituisce un ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso.
In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio
preclusa in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di
legittimità quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di

una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
207944; inoltre: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha
riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che
devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente
acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della

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merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di

prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv, 234099).
Inoltre va considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione
di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa
valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,

costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infine,
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244). Nel caso in esame, infatti, la sentenza impugnata ha dato rilievo ai
gravi e recenti precedenti penali dell’imputato, tra cui due precedenti specifici,
nonché all’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018

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non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite

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