Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16193 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16193 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERLINGIERI ANTONIO nato il 09/11/1959 a MAIDA

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 29/11/2016 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la
sentenza di primo grado, con cui Berlingieri Antonio era stato condannato a pena
di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., in
Catanzaro, il 21/11/2010; con la recidiva reiterata, specifica.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione, in riferimento al canone dell’al di là di ogni
ragionevole dubbio, essendo emersi specifici elementi di dubbio, nel caso in
esame, atteso che il coimputato aveva patteggiato la pena e sì era accollato la

l’imputato.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su
censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata ha osservato – con motivazione del tutto esente da
censure logiche, ed incontestata sul punto – come il Berlingieri non fosse mai
stato perso di vista né dalla persona offesa né dal carabiniere che lo aveva
inseguito, essendo stato poi identificato all’esito dell’arresto, e che non appariva
affatto plausibile la versione del coimputato, in quanto se effettivamente il
Berlingieri non avesse avuto intenzione di partecipare al furto, non si comprende
per quale ragione egli non si sarebbe allontanato una volta accortosi delle
intenzioni degli altri due coimputati, essendo, invece, rimasto sul posto, ed
essendosi dato alla fuga solo dopo che la persona offesa aveva dato l’allarme.
In realtà, le censure non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza
impugnata, palesandosi, quindi, come del tutto generiche
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

1

responsabilità del fatto, non avendo la persona offesa direttamente visto

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Presidente

Il Componente estensore

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