Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16192 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16192 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENVENUTO MASSIMO nato il 04/10/1978 a COSENZA
avverso la sentenza del 13/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato
Massimo Benvenuto alla pena di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt.
624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato è inammissibile, in
quanto: a), con riguardo al primo motivo, la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con

di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di
legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
p. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244); b) con riguardo al secondo motivo, in caso di furto di
autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante
della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la
predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni
criminose, sussiste anche se l’autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti
e le chiavi inserite nel cruscotto (Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv.
237286; si veda anche Sez. 4, n. 41561 del 26/10/2010, Taamam, Rv. 248455,
secondo la quale l’autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato
accessibile al pubblico è cosa esposta alla pubblica fede, anche se ha le portiere
aperte). In definitiva, il dato che concreta la circostanza aggravante è
rappresentato dal fatto che il bene si trovi esposto per necessità o consuetudine
alla pubblica fede, con la conseguenza che del tutto prive di rilievo sono le
deduzioni attinenti a profili diversi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Così deciso in data 20/03/2018
\, I L cip

S i

motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA