Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1619 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1619 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUARTA COSIMO N. IL 26/08/1934
avverso la sentenza n. 1163/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 28/02/2013 in riforma
della sentenza del Tribunale di Lecce, in data 07/02/2012 – appellata dal PM nei
confronti di Cosimo Quarto, imputato del reato di cui agli artt. 103, 137 d.lgs.
152/2006 (per avere, quale titolare dell’omonimo frantoio, sito in Carmiano nella via
Veglia n. 1, effettuato attività di smaltimento delle acque reflue, proveniente dalla

strati superficiali del sottosuolo; fatti accertati il 20/01/2009) ed assolto perché il
fatto non sussiste – dichiarava Cosimo Quarto colpevole del reato ascrittogli e lo
condannava alla pena di C 10.000,00; non menzione della condanna.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge
e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione: a) alla
sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; b) alla mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate sia quanto alla
sussistenza della responsabilità penale. La Corte Territoriale ha congruamente
motivato i punti fondamentali della decisione – ivi compreso quello attinente alla
responsabilità penale dell’imputato – mediante valutazioni di merito immuni da errori
di diritto (vedi sentenza 2° grado pagg. 2, 3).
3.1. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non era stato
richiesto in sede di merito, per cui non vi era obbligo, per i giudici di Appello, di
motivare in ordine alla mancata concessione di detto beneficio.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Cosimo Quarto
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

Il

idente

molitura delle olive, coinvogliandole abusivamente direttamente sul suolo e negli

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