Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16189 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16189 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

TURATO SIMONE nato il 30/01/1973 a LEGNAGO

avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 18/11/2016 la Corte d’Appello di Trento, in riforma della
sentenza di primo grado, con cui Turato Simone era stato condannato a pena di
giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte
civile, per i reati di cui agli artt. 582, 583, 594 cod. pen., in Bedollo, il
19/10/2011, assolveva l’imputato dal fatto di ingiuria perché non previsto dalla
legge come reato, riducendo la pena.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento

quantificare i danni, nonché per la valutazione delle prove dichiarative e
documentali e, infine, per l’applicazione della pena della reclusione anziché delle
pene previste per i reati di competenza del Giudice di pace, in considerazione
della natura e della durata delle lesioni.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su
censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio
preclusa in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di
legittimità quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
207944; inoltre: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di

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all’utilizzazione della perizia di parte effettuata dalla parte civile, al fine di

merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha
riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che
devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente

considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della
prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Inoltre va considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione
di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa
valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite
costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).

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acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere

Nel caso in esame la sentenza impugnata ha, con motivazione esente da censure
logiche, affermato come, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa
Cristelli Marilena e della teste Beggiato Rosa, madre dell’imputato e, come tale,
sicuramente non tacciabile di parzialità a favore della persona offesa, la versione
della Cristelli apparisse del tutto confermata, benché la teste Beggiato avesse
assistito solo ad una parte della condotta; in ogni caso, la versione fornita
dall’imputato appariva del tutto eccentrica e non compatibile non solo con la
versione della persona offesa, ma anche con quella della teste Beggiato, oltre
che incompatibile con le risultanze del certificato medico.

offesa, che ha riferito di essersi dovuta nuovamente ricoverare in ospedale, è
quello di lesioni aggravate ex art. 582, 583 cod. pen., che certamente non
rientra nella competenza del Giudice di pace, essendo del tutto irrilevante la
concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza
rispetto alla contestata aggravante. Quanto, infine, all’utilizzazione della perizia
di parte, come risulta dalla motivazione della sentenza, nel corso dell’istruttoria
dibattimentale era stato esaminato il consulente medico della persona offesa, nei
confronti del quale, quindi, la difesa dell’imputato ha potuto esercitare il
controesame; quanto alla quantificazione dei danni, la stessa è stata rinviata al
Giudice civile competente, essendo stati unicamente fissata una provvisionale
che, pacificamente, non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di
decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente
motivata (Sez. 3, sentenza n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

Va sottolineato come il reato contestato, alla luce della deposizione della persona

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