Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16188 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16188 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARISI UGO parte offesa nel procedimento
c/
MAIONE BENIAMINO nato il 29/05/1967 a SANT’ANASTASIA
avverso il decreto del 21/01/2017 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Osserva il Collegio che con il decreto di archiviazione impugnato il Giudice di
pace di Napoli ha rigettato l’opposizione della persona offesa rilevando che,
quanto al fatto di ingiuria, lo stesso non è previsto dalla legge come reato,
mentre per la altre fattispecie, di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen., era stato
costituito un separato fascicolo processuale.
Il ricorso presentato nell’interesse dalla persona offesa, Parisi Ugo – con cui ci si
duole della qualificazione del fatto come ingiuria anziché come lesione personale,
della mancata fissazione dell’udienza camerale -, va dichiarato inammissibile, in
dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero, comporta l’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare
che, però, non esime il giudice dall’obbligo di esaminare e valutare,
nell’eventuale provvedimento di archiviazione, la fondatezza dell’atto di
opposizione (Sez. 4, sentenza n. 1558 del 28/11/2013, dep. 15/01/2014, P.O. in
proc. Dorfmann ed altri, Rv. 259083).
Nel caso in esame il ricorso lamenta una violazione del contraddittorio che, in
realtà, risulta regolarmente instaurato, come si evince dal tenore letterale del
provvedimento impugnato, non comprendendosi in cosa si concreti la doglianza
difensiva, atteso che per i reato di lesioni personali e di minaccia risulta
instaurato altro procedimento penale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il$ ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore
Il Presidente
quanto, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l’opposizione presentata