Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16187 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16187 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO TOMMASO nato il 17/09/1970 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
‘di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla
affermazione di responsabilità di Tommaso Russo, in relazione al reato di furto
aggravato.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato è inammissibile,
dal momento che: a) per ciò che attiene alla qualificazione del fatto come furto
d’uso o alla condizione di “quasi mancanza” di capacità di intendere e di volere

b) quanto alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, anche in relazione alle
indicazioni di cui si è appena detto, la graduazione della pena, anche in relazione
agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,
n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso
di specie – non ricorre.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decis

data 20/03/2018

introduce questioni che involgono profili fattuali non devoluti al giudice d’appello;

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