Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16184 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16184 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALBO PASQUALE nato il 09/07/1983 a COSENZA
avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla
affermazione di responsabilità di Pasquale Falbo, prima amministratore e poi
liquidatore della PAMIF s.r.I., per il reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione.
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato (le cui critiche sono reiterate nella
memoria successivamente depositata) è inammissibile per assenza di specificità,
confronta con l’esigenza di documentare in modo puntuale l’impiego per finalità
sociali delle risorse conseguite con la cessione di beni di pertinenza della società.
Senza dover indugiare sull’esattezza dell’affermazione relativa alla liceità dei
pagamenti per contanti, è sufficiente, ai fini che qui rilevano, sottolineare che,
escluso che le mere annotazioni unilateralmente effettuate dall’imprenditore
documentino la realtà sostanziale delle operazione, il ricorrente non è riuscito,
sia pure attraverso puntuali deduzioni contenute nel ricorso – che si limita a
generiche enunciazioni di principio – a indicare quali somme siano servite ad
estinguere quali posizioni debitorie.
Del resto, con riferimento ad altre operazioni (si fa riferimento alla originaria
‘contestazione della distrazione della somma di euro 98.005,32, dalla quale
l’imputato è stato assolto), tale dimostrazione è stata ben possibile il che ne
dimostra il carattere tutt’altro che diabolico.
Tale limite di formulazione non consente, in altre parole, di cogliere alcuna
manifesta illogicità nelle conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decis n data 20/03/2018
in quanto reitera, in termini generici, una prospettazione difensiva, che non si