Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16183 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16183 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOCCHINO FRANCESCO nato il 09/02/1962 a STALETTI
avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla
affermazione di responsabilità di Francesco Bocchino, in relazione al reato di
furto aggravato.
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato è inammissibile per assenza di
specificità, in quanto reitera, in termini generici, una prospettazione difensiva,
che non si confronta con i capisaldi argomentativi della sentenza impugnata, che
temporali, spaziali e modali in cui venne arrestato, mentre si trovava alla guida
di un’autovettura, con la quale era in procinto di allontanarsi da un cantiere con
il bagagliaio carico di pezzi di ferro, identici a quelli presenti nel cantiere stesso,
al quale si accedeva attraverso una strada unica e senza uscita.
La seconda articolazione del motivo attiene alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute e giudicata
persino prevalenti. Ne discende la assoluta infondatezza dei rilievi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso i
20/03/2018
non ruotano attorno al riconoscimento del Bocchino, ma alle circostanze