Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16182 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16182 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALDONE BRIGIDA nato il 27/09/1965 a BOTRICELLO

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla
affermazione di responsabilità di Brigida Baldone, in relazione al reato di cui agli
artt. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 e 483 cod. pen., per avere rilasciato, in una
dichiarazione sostituiva di notorietà indirizzata ad un Ufficio regionale
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la mendace affermazione
di non avere riportato condanne penali.

‘del tutto fuori fuoco sono le considerazioni indirizzate a criticare la ritenuta
insussistenza della particolare tenuità del fatto, ai fini dell’applicazione dell’art.
131-bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale non ha mai valorizzato il
carattere permanente dell’autorizzazione ottenuta con la falsa dichiarazione, ma
la sua natura continuativa, ossia destinata a durare nel tempo, con la
conseguenza che indugiare sulla entità di tale durata non ha alcun rilievo; b)
manifestamente infondato è il rilievo della prescrizione in quanto il 07/03/2017,
data in cui il termine ricavabile dall’applicazione degli art. 157, comma primo, e
161, comma secondo, cod. pen., è successivo alla data della sentenza di secondo
grado del 22/09/2016. Al riguardo, va ribadito che l’inammissibilità del ricorso
preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla
sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
‘stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in

a 20/03/2018

Il ricorso proposto dall’imputata personalmente, è inammissibile, in quanto: a)

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