Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16180 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16180 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELFINO LORENZO nato il 28/06/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 04/10/2016 la Corte d’Appello di Salerno in riforma della
sentenza di primo grado, con cui Delfino Lorenzo era stato condannato a pena di
giustizia per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., in Salerno il 10/11/2008,
riqualificava l’originaria imputazione ai sensi degli artt. 482, 476 cod. pen.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed
e), cod. proc. pen., osservando che la Corte di merito avrebbe dovuto qualificare
il fatto ai sensi degli artt. 482 e 478 cod. pen., in quanto la falsificazione

originale; la Corte di merito, inoltre, non avrebbe risposto alle doglianze
contenute nei motivi di gravame, concernenti la carenza di interesse
dell’imputato ad esibire ed utilizzare un DURC richiesto alla Cassa Edile di Milano
e relativo ad un cantiere in quella città, le cui maestranze, all’evidenza, erano
diverse da quelle impiegate a Salerno, e, in ogni caso, dipendevano da Enti di
competenza territoriale diversa; tra l’altro, il Delfino non aveva alcun motivo per
inviare alla Direzione provinciale del lavoro di Salerno un DURC falso, al fine di
eludere i controlli circa la regolarità contributiva dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2008, attesa la regolarizzazione in corso; infine, la consegna del
DURC a Salerno avrebbe attestato l’assolvimento degli obblighi relativamente ai
cantieri di Salerno, dovendosi, pertanto, escludere qualsiasi rilievo alla presunta
falsificazione.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su
censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio
preclusa in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di
legittimità quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospetta zione di
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materiale aveva avuto ad oggetto una fotocopia presentata come documento

una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
207944; inoltre: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha

riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che
devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente
acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod, proc.
pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della
prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Inoltre va considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione
di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa
valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite
costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
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riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il

giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha, con motivazione esente da censure
logiche, affermato come, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei testi Benedetti
e Casella, era risultato che il Delfino avesse consegnato alla Direzione Provinciale
del Lavoro di Salerno, unitamente alla documentazione necessaria per verificare

Cassa Edile di Milano, attestante, contrariamente al vero, una regolarità
contributiva al 13/10/2008, mentre dalla verifica del codice identificativo era
risultato che il documento originale era stato rilasciato il 13/06/2008, con
regolarità contributiva certificata dall’INPS e dall’INAIL al 13/06/2008 e dalla
Cassa Edile al 20/09/2007; l’ultimo DURC originale rilasciato dalla Cassa Edile,
quindi, era negativo, atteso che l’accertamento di regolarità risaliva al
29/09/2007, mentre per l’INPS e l’INAIL era stata accertata la regolarità fino al
13/06/2008, mentre il documento recante la data del 28/10/2008 non era mai
stato rilasciato dalla Cassa Edile di Milano. Ne conseguiva come, all’evidenza, il
Delfino avesse formato un documento falso, recante la data del 28/10/2008,
utilizzando un precedente codice identificativo, al fine evidente di far risultare
regolare la posizione dell’impresa per un periodo contributivo in relazione al
quale, invece, la società non era in regola con i versamenti. Infine, la Corte
territoriale ha considerato che la falsificazione avesse interessato una fotocopia
utilizzata come documento originale, qualificando, pertanto, la fattispecie ai sensi
degli artt. 482, 476 cod. pen., e rilevando, altresì, che la questione delle
vertenza sindacale in corso appariva del tutto ininfluente, atteso che quest’ultima
aveva ad oggetto i pagamenti dei lavoratori dipendenti, mentre la certificazione
riguardava il versamento degli oneri retributivi. Peraltro con il ricorso non si
contesta affatto la falsificazione del documento, posta a base dell’imputazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

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la regolarità delle posizioni assicurative dei dipendenti, un DURC rilasciato dalla

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018

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