Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1618 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1618 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE ANIELLO N. IL 07/02/1962
AMBROSIO ROSA N. IL 09/09/1966
CARBONE FRANCESCO N. IL 18/06/1960
RUSSO MICHELINA N. IL 02/05/1964
avverso la sentenza n. 2457/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 15/06/2011,
confermava la sentenza del Tribunale di Noia, in data 10/07/2008, appellata da
Aniello Carbone, Rosa Ambrosio, Francesco Carbone e Michelina Russo, imputati
dei reati di cui agli artt. 44 lett. c); 64, 65, 71, 72, 75; 93, 94, 95 d.P.R.
380/2001; 181 d.lgs. 42/2004 e 349 cod. pen. [per aver: a) realizzato
abusivamente l’ampliamento di preesistente immobile, mediante un nuovo

dall’A.G. il 16/11/2006 e 1’01/12/2006 ed altro; fatti accertati 1’01/12/2006 ed il
10/01/2007; il tutto come contestato in atti ai capi A), B), C), D), E), F) della
rubrica] e condannati alla pena di anni uno di reclusione ed C 650,00 di multa
ciascuno.

2.Tutti gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. pen. in
relazione: a) alla responsabilità penale degli imputati; b) al trattamento
sanzionatorio; c) alla mancata concessione della sospensione condizionale della
pena.

3. Le censure dedotte nel ricorso – sia quanto alla responsabilità penale, sia
quanto al trattamento sanzionatorio – sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente
dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto
accertato e congruamente motivato dai giudici di merito (vedi sentenza
impugnata pagg. 3 – 4). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate
come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad
errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate
dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].

4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e
dichiarare la prescrizione relativa alle contravvenzioni, maturata il 10/01/2012,

manufatto avente una superficie di circa 249 mq.; b) violato i sigilli apposti

epoca successiva alla decisione impugnata, emessa il 15/06/2011[sez. U. n. 32
del 21/12/2000; sez. U. n. 23428 del 02/06/2005].
4.1. Il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei, in relazione
a fatti commessi sino al 10/01/2007) non è ancora maturato quanto al reato, ex
art. 349 cod. pen. [capo F)].

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Aniello
Carbone, Rosa Ambrosio, Francesco Carbone e Micheline Russo, con condanna

si determina in € 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 15 Novembre 2013

Il Componente estensore

Il P idente

degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che

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