Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1618 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1618 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Madrigali Claudio nato a Borgo a Mozzano (LU) 24/3/1951
2) Nardulli Nicola nato ad Alessandria 28/1/1951
avverso la sentenza del 23/2/2012 della Corte d’appello di Genova III
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del
Madrigali e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Nardulli.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 23/2/2012, la Corte di appello di Genova, in

parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Savona del 29/6/2011, riduceva la pena inflitta a Madrigali

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Data Udienza: 12/12/2012

Claudio ad anni quattro di reclusione ed C 1.200,00 di multa e quella inflitta
a Nardulli Nicola ad anni tre di reclusione ed C 1.000,00 di multa per i reati
loro rispettivamente ascritti.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello

proposto dal Madrigali in punto di sussistenza di difetto di contestazione
nonché quelle mosse con l’atto d’ appello proposto dal Nardulli in punto di
assoluzione dai reati di cui ai capi a), e), f), g), nonché in punto di

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato Madrigali Claudio,

per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di
gravame:
2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 604 comma 1 cod.
proc. pen.; si duole, al riguardo, del difetto di contestazione ai sensi
dell’art. 522 cod. proc. pen., in quanto pur essendogli stata contestata la
recidiva ex art. 99 comma 3 cod. pen., nella sentenza emessa all’esito del
giudizio abbreviato gli veniva applicata la recidiva ai sensi dell’art. 99
comma 4 cod. pen. ed eccepisce che la Corte d’Appello, pur avendo rilevato
la nullità, ometteva di trasmettere gli atti al giudice di primo grado, così
come prescritto dall’art. 604 comma 1 cod. proc. peri.
3. Avverso la medesima sentenza proponeva ricorso personalmente
l’imputato Nardulli Nicola, riservando al difensore la presentazione dei
motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso proposto dal Madrigali deve essere rigettato per essere
infondato il motivo proposto.
Segnatamente, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che
la Corte territoriale, dopo avere ravvisato una nullità parziale della
sentenza di primo grado, per essere stata ritenuta in sentenza una
circostanza aggravante (art. 99 comma 4 cod. peri.) diversa da quella
riportata nel capo d’imputazione (art. 99 comma 3 cod. peri.), non
ravvisando un’ipotesi di nullità assoluta, rideterminava la pena applicata,
tenendo conto della circostanza originariamente contestata e non di quella
erroneamente ritenuta in sentenza; con ciò, assume il ricorrente, sarebbe
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esclusione dell’aggravante di cui all’art. 640 comma 2 bis cod. pen.

stata violata la previsione contenuta nell’art. 604 comma 1 cod. proc. pen.
Deve, al riguardo, evidenziarsi che quest’ultima norma disciplina le
Ipotesi eccezionali nell’ambito delle quali al giudice di appello è imposto di
dichiarare la nullità, in tutto o in parte, della sentenza impugnata,
disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; si tratta di
ipotesi tassative espressamente indicate nella citata disposizione e
correlate ai casi di nullità della sentenza per difetto di contestazione, di cui
condanna per un fatto diverso o vi è stata l’applicazione di una circostanza
aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato o di una circostanza ad effetto speciale,
semprechè non vi sia stato un giudizio di prevalenza o di equivalenza delle
circostanze attenuanti. Solo in tali ipotesi il potere di annullamento,
riservato in via generale alla giurisdizione di legittimità, è previsto per il
giudice d’appello (sez. 5 n. 727 del 9/2/2000, Rv. 215726). Trattasi di
fattispecie nelle quali il legislatore ha inteso tutelare nel massimo grado il
concreto esercizio del diritto di difesa, imponendo la regressione del
processo dinanzi al giudice di prime cure

ed

assegnando, si ripete,

eccezionalmente, al giudice di appello una funzione rescindente, solo al fine
di consentire all’imputato di esplicare efficacemente, in tutte le fasi del
processo, la propria difesa; ciò quando all’esito del dibattimento il fatto per
il quale è intervenuta condanna è risultato diverso, o diversamente
circostanziato nei limiti previsti dalla norma, rispetto a quello contestato ed
in relazione al quale l’imputato si è potuto effettivamente difendere. A
questo riguardo è necessario precisare che il principio di correlazione fra
accusa e sentenza persegue lo scopo di garantire il contraddittorio sul
contenuto dell’accusa e, quindi, l’esercizio effettivo del diritto di difesa
dell’imputato, sicché non è configurabile una sua violazione in astratto,
prescindendo dalla natura dell’addebito specificamente formulato
nell’imputazione e dalle possibilità di difesa che all’imputato sono state
concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale (sez. 5
n. 2074 del 25/11/2008, Rv. 242351).
Fatta questa premessa di carattere generale in ordine alla valenza
della norma che si assume violata ed in ordine alla ratio sottesa al sistema
delle nuove contestazioni previsto per il dibattimento nel capo IV del titolo
del libro VII del codice di procedura penale, ribadito che la recidiva è una
circostanza ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena

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si occupa l’art. 522 cod. proc. pen.; segnatamente quando vi è stata

superiore ad un terzo (sez. U n. 20798 del 24/2/2011, Rv. 249664), rileva
il Collegio che nel caso di specie non si verteva in quelle ipotesi tassative
sopra specificate, ricorrendo le quali alla Corte d’appello è imposta la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Difatti il giudizio di cui al
presente ricorso è stato definito nelle forme del rito abbreviato ordinario
non subordinato ad integrazione probatoria, nell’ambito del quale non è
prevista la possibilità di modifica del capo d’imputazione; in tal senso l’art.
abbreviato, tra l’altro, dell’art. 423 cod. proc. pen. in tema di modifica
dell’imputazione (sez. 6 n. 13117 del 19/1/2010, Rv. 246680), in quanto il
giudizio deve svolgersi secondo la tipica struttura, cioè allo stato degli atti,
con la conseguente immutabilità dell’originaria contestazione. Non ha
errato, quindi, la Corte territoriale nell’avere considerato, ai fini della
determinazione della pena, la recidiva aggravata ai sensi dell’art. 99
comma 3 cod. proc. pen. in luogo di quella erroneamente ritenuta nella
sentenza di primo grado, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 99 cod.
pen., non essendo, affatto, imposto, per le considerazioni sopra svolte la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 604
comma 1. cod. proc. pen. Al contrario, ai sensi del comma 2 del medesimo
art. 604 ed in forza dei principi di conservazione degli atti e di economia
processuale, al giudice di appello competeva sostituirsi al giudice di primo
grado nella valutazione della circostanza aggravante, individuando,
appunto, la ricorrenza di quella diversa tipologia della recidiva che era stata
indicata nell’imputazione e di conseguenza procedendo alla
rideterminazione della pena.
5. Quanto al ricorso proposto dal Nardulli, lo stesso è privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.; al
riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. entrambi i ricorrenti vanno

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441 cod. proc. pen. esclude espressamente l’applicabilità al rito

condannati al pagamento delle spese processuali, mentre il solo Nardulli
anche al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Madrigali Claudio e dichiara inammissibile quello di
processuali ed il Nardulli anche al versamento della somma di C 500,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2012
Il o

igliere estensore

Il P

dente

Nardulli Nicola. Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese

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