Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16179 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16179 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARLAFANTE ENNIO nato il 15/08/1976 a LECCE

avverso la sentenza del 06/03/2017 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Lecce ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Ennio Barlafante la
pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, lamentando
mancanza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla sussistenza della
cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.

Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
‘applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Deve aggiungersi che, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in
sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una
circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito
della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444,
comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e
sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (Sez.
6, n. 7401 del 31/01/2013, Gjataj, Rv. 254878)
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso data 20/03/2018

DEPOSITA TA

Il ricorso è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla

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