Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16176 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16176 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOLIPA ANDRE’ LIEYI W’INTENDO nato il 06/02/1988 a GENZANO DI ROMA
avverso la sentenza del 14/11/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Roma, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 588, secondo comma,
cod. pen., ha, per il resto, confermato l’affermazione di responsabilità di Bolipa
Andrà Lieyi W’Intendo, in relazione al reato di rissa, commesso in data
19/11/2006.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato, con il quale si
censura il mancato rilievo dell’intervenuta prescrizione, è inammissibile per
dall’applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod.
pen. e destinato a scadere il 19/05/2014, devono aggiungersi i 224 giorni relativi
al rinvio dal 20/09/2013 al 02/05/2014 per adesione del difensore all’astensione
proclamata dagli organismi di categoria, in tal modo giungendosi ad epoca
(29/12/2004) successiva alla data della sentenza impugnata (14/11/2014).
È appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo
della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata
(Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. peri.; la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
‘favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decis
Il Consig
Giusepp
data 20/03/2018
tensore
Il Presidente
Marzo
Stefl Pall
manifesta infondatezza, in quanto all’ordinario termine di prescrizione, risultante