Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16176 del 13/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16176 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI CATANZARO
nei confronti di:
1) SCOFANO MARIO N. IL 21/03/1960 * C/
avverso l’ordinanza n. 414/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 17/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lotesentite le conclusioni del PG Dott.

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Udito’ difensorAvv.; 412ez47

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Data Udienza: 13/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17.4.2012 il Tribunale di Catanzaro -sez.riesame su istanza ex
art. 309 cpp proposta nell’interesse di SCOFANO Mario,attinto da ordinanza del
GIP.in data 16.3.2012- che disponeva la custodia cautelare in carcere per delitti di cui
reato di omicidio in danno di Imbroinise Salvatore-contestato al capo n. 13,e
confermava la misura cautelare per le residue imputazioni,tra le quali l’art.416 bis di
cui ai capi n.3-5-,nonché tentativo di omicidio in danno di Tundis Francesco,capo
n.12,e estorsione aggravata con contestazione dell’art.7 1. n.203/91,ai danni della
“EDIL Restauro Sri.” Amministrata da Aloise Remo.
Le imputazioni riguardavano l’inserimento dell’indagato nella cosca mafiosa
capeggiata dal predetto operante nel territorio di Cosenza ed in conflitto con altri
gruppi malavitosi,onde ne era nata una faida descritta dettagliatamente nel
provvedimento cautelare.
Le indagini erano caratterizzate da vari elementi desunti da intercettazioni ambientali
oltre che dalle dichiarazioni di soggetti collaboranti,già intranei al sodalizio in esame.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il PM della
DDA.deducendo:
la violazione di cui all’art. 606 comma I, lett.B) ed E) CPP.,in riferimento alla
applicazione dell’art. 192 CPP,e la mancanza,nonché illogicità e contraddittorietà
della motivazione.
Tali vizi venivano denunciati in riferimento alla pronunzia di annullamento parziale
del titolo cautelare,menzionando nell’atto di impugnazione le risultanze indiziarie,che
il Tribunale non aveva valutato,o per le quali era da ritenere illogica la
motivazione,indicando-per l’accusa di cui al capo n. 13-(omicidio di Imbroinise
Salvatore) l’esito di perizia che aveva consentito di accertare tracce di sangue

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agli artt. 416 bis CP ed altro,annullava il provvedimento restrittivo limitatamente al

rinvenute sugli stivali dello Scofano,e accertamenti sul DNA,oltre che l’accertamento
dell’arma usata per l’omicidio di Maiorano Antonio.
In base a tali risultanze il requirente,argomentando altresì su ulteriori elementi
desumibili dalle indagini,non congruamente valutati dalla ordinanza
impugnata,concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento oggetto di

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero le censure mosse dal PM risultano fondate alla stregua dei rilievi concernenti
l’imputazione di cui si tratta-capo 13 dell’ordinanza de qua -per la quale il giudice
cautelare ha ritenuto di annullare il titolo custodiale.
Sono condivisibili i rilievi del ricorrente ove ritiene che la motivazione del
provvedimento risulti avulsa dai parametri normativi di riferimento.
Sul punto si rivela infatti una illogicità e carenza della motivazione quale rilevata nel
ricorso affermandosi che pur essendo stata attribuita a Scofano Mario nel delitto di
cui si tratta la funzione di mandante,era altrettanto vero che nella stessa imputazione
complessa,si faceva riferimento ad una serie di circostanze dell’esecuzione,e
dell’organizzazione del delitto e della condotta post delictum che riguardava Scofano
Mario,onde si imponeva la valutazione globale delle risultanze indiziarie,quali quelle
specificamente menzionate nel ricorso articolato dal PM.
Al riguardo si rivela in tal senso inadeguata la motivazione resa in particolare a 11.61
e segg. con la quale il Tribunale aveva escluso l’esistenza di indizi anche per la
configurabilità del concorso morale dell’indagato nell’omicidio anzidetto,non
essendo stata formulata motivazione in riferimento all’ipotesi di concorso morale
dell’indagato nel delitto di omicidio innanzi menzionato.
In proposito va evidenziato che il Giudice del riesame avrebbe dovuto coniugare la
complessità delle risultanze,mentre non trova logico sostegno,né oggettivo
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ricorso.

riferirnento,la tesi che esclude la valenza indiziaria delle indagini su dati direttamente
riferibili all’indagato,quali vengono enumerati dal PM ricorrente(tracce di sangue
della vittima sugli stivali o rilievi del DNA)Quanto alle ulteriori censure del requirente,inerenti alla illogicità e contraddittorietà
della restante motivazione,si osserva che esse si rivelano prive di fondamento,in
con richiami specifici a dati processuali,opportunamente vagliati ai fini della
sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare,secondo i canoni
normativi enunciati.
Deve pertanto affermarsi che il giudice del riesame ha palesato la valutazione
frammentaria del compendio indiziario,in relazione al reato di cui al capo n.13,e in tal
senso merita accoglimento la richiesta di annullamento avanzata dal PM.
Va

dunque

pronunziato

l’annullamento

con

rinvio

dell’ordinanza

impugnata,limitatamente al capo n.13 del provvedimento restrittivo,
Va rigettato nel resto il ricorso.

PQM

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro limitatamente al
capo 13 della imputazione provvisoria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 Disp.Att.CPP.Roma,deciso in data 13 dicembre 2012Il Consigliere relatore
PRESIDENTE

presenza di congrua e logica motivazione sul quadro indiziario,valutato globalmente

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