Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16175 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16175 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CICERELLO CRISTIAN N. IL 14/08/1974
2) CARDIGLIANO LUIGI N. IL 22/02/1982
avverso la sentenza n. 343/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del
15/06/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15.6.2010 il Giudice monocratico del Tribunale di LecceSez.Dist. di Castrano ,in accoglimento delle richieste formulate ai sensi dell’art. 444
CPP dalle parti,disponeva nei confronti di CIRCELLO Cristian e CARDIGLIANO
Cicerello,di mesi otto di reclusione £400,00 di multa,e per il Cardigliano,di mesi
cinque e giorni dieci di reclusione ed €300,00 di multa,con beneficio della
sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del CICERELLO
deducendo:
1-la violazione dell’art. 444 CPP per mancata applicazione del beneficio della
sospensione condizionale,evidenziando che la richiesta di pena indicata nel verbale
era subordinata alla concessione di tale beneficio,e che la sentenza impugnata era
priva di motivazione sul diniego del beneficio.
2- la violazione dell’art. 129 CPP.,evidenziando che il giudice avrebbe dovuto
pronunziare il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 CPP.
-Altro ricorso veniva proposto dal difensore nell’interesse di CARDIGLIANO
Luigi,deducendo:
la violazione dell’art. 129 CPP.,rilevando che dagli atti non emergeva la prova della
responsabilità del ricorrente,e che la sentenza era carente nella motivazione anche
con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla applicazione e
comparazione delle circostanze del reato,ai fini del giudizio di congruità della pena.
Per tali motivi si chiedeva dunque l’annullamento della impugnata sentenza.
Il PG in Sede,ha formulato requisitoria chiedendo l’annullamento della sentenza
limitatamente alla posizione di CICERELLO Cristian,e la declaratoria di
inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di Cardigliano Luigi-

Luigi —imputati ai sensi degli artt. 110-624 bis CP.-l’applicazione della pena —per il

RILEVA IN DIRITTO
Va rilevato il fondamento delle censure formulate nell’interesse di CICERELLO
Cristian,con il primo motivo di ricorso.
Invero nel formulare le richieste di pena concordate tra le Parti,era stata avanzata
beneficio della sospensione condizionale.
In tal senso il Giudice è venuto meno all’obbligo di valutare la sussistenza dei
presupposti per concedere il beneficio,e dunque risulta violato il disposto dell’art. 444
CPP.,atteso che-secondo il principio enunciato da questa Corte-con sentenza
Sez.III,del 4 ottobre 1999,n.2322-RV 214800-ove l’imputato nel formulare la
richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l’efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena,la previsione dell’intervento
del giudice per il controllo della legittimità dell’accordo intervenuto fra le parti si
esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio,a1 cui esito negativo
segue il rigetto della richiesta stessa.
Pertanto deve essere pronunziato l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata,limitatamente alla posizione del ricorrente Cicerello Cristian,disponendo
la trasmissione degli atti al Tribunale per il corso ulteriore.
-Il ricorso proposto nell’interesse di Cardigliano Luigi deve ritenersi
inammissibile,atteso che le censure difensive attinenti al difetto di motivazione in
riferimento alla insussistenza dei presupposti di proscioglimento ai sensi dell’art. 129
CPP si rivelano manifestamente infondate.
Invero il testo della sentenza impugnata si presenta conforme al dettato
giurisprudenziale di questa Corte, che con sentenza Sez .V, 11-6-1999,n.1713,BarbaRV 213633-ha statuito che in tema di motivazione della sentenza,solo nel caso in cui
emergano,dagli atti o dalle deduzioni delle parti,concreti elementi circa la possibile
applicazione delle cause di non punibilità previste dall’art.129 CPP.,è necessario che
il giudice dia conto ,nella motivazione,della esclusione delle stesse,essendo
2

dalla difesa richiesta di applicazione di pena subordinata alla concessione del

sufficiente,in caso contrario,anche una implicita motivazione circa la loro
insussistenza.
In realtà l’imputato che propone un accordo sulla pena rinunzia ad ogni motivo di
impugnazione che riguardi l’esistenza del fatto e la responsabilità d’esso,e per altro
verso la motivazione contratta che caratterizza l’esito di un procedimento ex art.444
proscioglimento ex art.129 CPP.,quando esse non siano specificate e individuate.
Pertanto ,va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in esame,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento
della somma di €1.000,00 in favore della cassa delle Ammende.
PQM
Annulla senza rinvio le statuizioni della impugnata sentenza relative a Cicerello
Cristian e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore
corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di Cardigliano Luigi che condanna al pagamento
delle spese del procedimento nonché della somma di €1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Roma,deciso in data 28 novembre 2012.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

CPP,non ha l’obbligo di soffermarsi espressamente sulla ricorrenza di cause di

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