Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16175 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16175 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERSICO GIANLUIGI nato il 13/03/1964 a PONTERANICA
avverso la sentenza del 07/07/2016 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Pordenone ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Gianluigi Persico
la pena concordata di sette mesi e 200,00 euro di multa, a titolo di aumento in
continuazione rispetto alla pena irrogata con la sentenza del 20/10/2014 del
medesimo Tribunale.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
mancanza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla sussistenza della
Ìl ricorso è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 20/03/2018
Il Consigli e est nsore
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Il Presidente
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cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.