Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16174 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16174 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OCOKOLJIC SLOBODAN nato il 12/12/1960 a IVANJICA( JUGOSLAVIA)

avverso la sentenza del 07/10/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
ai Trieste ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Slobodan Ocokoljic in relazione al reato di cui agli artt. 624,
625, comma primo, n. 2, cod. pen., per essersi impossessato di 8122 metri cubi
di metano distribuito da Italgas s.p.a., con violenza consistita nella rimozione del
sigillo di chiusura apposto dai tecnici di quest’ultima società, a seguito di
chiusura per morosità dell’utenza.

quali si contesta, sotto i profili della violazione di legge e dei vizi motivazionali, la
sussistenza della sottrazione nonché la riferibilità della stessa e della
manomissione del contatore alli Ocokoljic, con la conseguenza che, a tutto voler,
concedere verrebbe in questione un furto semplice, improcedibile per difetto di
querela.
Le doglianze sono inammissibili, in quanto, nel reiterare la prospettazione
difensiva già disattesa dai giudici di merito, non consentono l’emergere di
illogicità nelle conclusioni raggiunte, valorizzando razionalmente, in una visione
unitaria, la sussistenza di un interesse esclusivo del titolare del contratto di
locazione servito dall’utenza a manomettere il contatore, l’assenza, nel periodo
di riferimento, di un aumento dei consumi di altre fonti di energia finalizzate a
garantire il riscaldamento dell’abitazione, il dato che, al momento del successivo
sopralluogo del tecnico della società distributrice, il contatore registrava una
quantità di metri cubi superiore a quella indicata al momento dell’apposizione del
sigillo.
In tale prospettiva, il fatto che la società distributrice si sia lamentata solo della
manomissione del contatore e che, al contrario, non siano stati disposti ulteriori
accertamenti presso la società venditrice è un elemento privo di qualunque
rilievo, in quanto nulla avrebbe aggiunto alla univocità dei dati valorizzati dai
giudici di merito.
Del resto, proprio l’indubbio utilizzo del metano da parte dell’imputato, il quale è
stato ritenuto, per la sua posizione di titolare dell’utenza, ben consapevole di
quanto avveniva, rende del pari irrilevante l’accertamento dell’autore materiale
della manomissione e comporta l’attribuzione anche al primo della circostanza
aggravante contestata, con conseguente procedibilità d’ufficio per il reato
commesso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
1

Il ricorso proposto dal difensore dell’imputato è articolato in quattro motivi, con i

P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in data 20/03/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA