Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16174 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16174 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Santucci Sandra, nato a Cesena il 15.11.1974, avverso la
..sentenza pronunciata in data 5.5.2011 dalla corte di appello di
Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio al giudice civile per i reati di minacce e
lesioni ascritti a Non i Evaristo e di minacce ascritto a Non i Andrea;

Data Udienza: 12/12/2012

per l’inammissibilità del ricorso sul punto della eccepita
prescrizione e per il rigetto del ricorso nel resto;
udito per la parte civile l’avv. Massimo Cortesi del Foro di Roma,
sostituto processuale dell’avv. Valerio Rocchi, difensore di fiducia

depositando conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata il 30.7.2007 il tribunale di Ravenna
aveva assolto Santucci Sandro dai reati di cui agli artt. 582, 594,
635, c.p., commessi in danno di Non i Evaristo; Non i Evaristo dal
reato di cui all’art. 594, c.p., per reciprocità delle offese e dal
reato di cui all’art. 635, c.p., per non aver commesso il fatto, reati
entrambi commessi in danno di Santucci Sandro, dichiarando,
inoltre, non doversi procedere nei confronti del suddetto Noni
Evaristo e di Non i Andrea, in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e
612, c.p., ad essi contestati nei capi D); E); G) dell’imputazione,
sempre commessi in danno di Santucci Sandro, perché estinti per
condotta riparatoria.
Con la stessa sentenza il tribunale di Ravenna condannava il solo
Non Andrea per il reato ex art. 582, c.p., di cui al capo F)
dell’imputazione, commesso in danno del Santucci, alla pena
ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato
che liquidava in complessivi euro 10.219, compensando, inoltre
per giusti motivi le spese di difesa in ragione dell’80%.
Con sentenza pronunciata il 5.5.2011 la corte di appello di
Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, su
appello proposto dalla sola parte civile Santucci, dichiarava non

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della parte civile, il quale si è riportato ai motivi di ricorso,

doversi procedere nei confronti del Noni Andrea in ordine al delitto
di lesioni, essendo estinto per prescrizione maturata dopo la
sentenza di condanna di primo grado e, riconosciuta alla parte
civile appellante Santucci Sandro la spettanza di maggior somma
determinazione relativa al competente giudice civile, confermando
nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la parte civile Santucci
Sandro, articolando diversi motivi di ricorso.
Con il primo il ricorrente eccepisce l’inosservanza di norma
processuale prevista a pena di inammissibilità in relazione all’art.
576, c.p.p., in quanto erroneamente la corte territoriale ha
rilevato l’estinzione del reato di cui all’art. 582, c.p., per il quale
Andrea Noni aveva riportato condanna in primo grado, per
prescrizione, pronunciando sentenza di non doversi procedere,
essendo stata investita del relativo gravame ai soli effetti civili
dalla parte civile, per cui, in difetto di impugnazione del pubblico
ministero e dell’imputato, le statuizioni penali della sentenza di
primo grado sulla responsabilità del Noni Andrea sono passate in
giudicato.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce il vizio di mancanza e
di manifesta illogicità della motivazione della corte territoriale
nella parte in cui ha omesso di fornire adeguata risposta alle
doglianze prospettate dalla parte civile in ordine all’assoluzione di
Non i Andrea dal delitto di cui all’alt. 612 c.p., per condotta
riparatoria ex art. 35 d.lvo. 274/2000.
Con il terzo motivo eccepisce il vizio di mancanza, manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, in
relazione alla posizione di Evaristo Noni, la corte territoriale si

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risarcitoria rispetto a quella liquidata in primo grado, rimetteva la

limita a riportarsi alla motivazione del giudice di primo grado,
senza spiegare le ragioni per le quali ha inteso disattendere i
motivi di appello relativi a tutte le contestazioni per cui il Novi è
stato assolto, non risultando dagli atti che Evaristo Noni abbia

effettuata da Andrea Non, e, quanto al reato di lesioni, non risulta
corrispondente al vero quanto affermato dalla corte di appello
sull’assenza di querela che invece risulta presentata dal Santucci
anche nei confronti di Evaristo Noni.
Eccepisce, infine, il ricorrente l’omessa motivazione sulla ingiusta
ed immotivata compensazione delle spese per il giudizio di primo
grado oggetto di uno specifico motivo di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di Santucci Sandro è fondato è
va accolto nei termini che seguono.
Ed invero fondati appaiono innanzitutto il secondo ed il terzo
motivo di ricorso
La sentenza della corte territoriale risulta assolutamente priva di
motivazione di fronte alle specifiche doglianze contenute nell’atto
di appello della parte civile Santucci Sandro, facendo generico
riferimento, condividendola, alla motivazione della sentenza di
primo grado.
Vero è che il giudice d’appello, pur dovendo valutare tutti i motivi
di gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti
dall’appellante a sostegno degli stessi, in sede di redazione della
motivazione deve limitarsi ad illustrare le ragioni che legittimano
la decisione assunta. Ma ciò significa che il giudice dell’appello,
pur non essendo necessario che risponda a tutti gli argomenti

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effettuato alcuna offerta riparatoria, che, invece, è stata

posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento che
molti di essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di
segno contrario che legittimano la decisione, è comunque tenuto
a discutere di tutti i motivi di gravame. Sicché, il giudice di

adottare la tecnica della motivazione per relationem alla sentenza
di primo grado, deve in ogni caso integrarla con la risposta ai
rilievi critici formulati nell’atto di appello (cfr. Cass., sez. IV,
13/07/2011, n. 34376, S.M. e altro; Cass., sez. III, 13/05/2010,
n. 24252, 0., rv. 247287).
Tale mancanza di motivazione appare in palese contraddizione
con la previsione di cui all’art. 576, c.p.p., che conferisce al
giudice penale dell’impugnazione il potere di decidere sulla
domanda di risarcimento, ancorché in mancanza di una
precedente statuizione sul punto; detta previsione introduce una
deroga all’art. 538, c.p.p., legittimando la parte civile non soltanto
a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento
ma anche a chiedere al giudice dell’impugnazione, ai fini
dell’accoglimento della propria domanda di risarcimento, di
affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale
dell’imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme,
rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto
dell’imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto.
Pertanto, in tal caso, non sussiste un difetto di giurisdizione civile
del giudice penale dell’impugnazione perché, diversamente
dall’art. 578, c.p.p. – che presuppone la dichiarazione di
responsabilità dell’imputato e la sua condanna, anche generica, al
risarcimento del danno – l’art. 576, c.p.p., presuppone una

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appello, quand’anche ritenesse, come nel caso in esame, di

sentenza di proscioglimento (cfr. Cass., sez. V, 27/10/2010, n.
3670, P. e altro).
Va, inoltre, rilevato un evidente errore di diritto in cui è incorso il
giudice di secondo grado.

dall’imputato Noni Andrea o dal pubblico ministero su nessuno dei
punti la cui definizione è necessaria per la formazione della res
iudicata,

non poteva rilevare l’estinzione del reato per

sopravvenuta prescrizione, che può, anzi, deve essere rilevata
solo finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al
capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la
causa stessa si riferisce.
Ciò conformemente ai principi affermati dalla Suprema Corte nella
sua espressione più autorevole, condivisi da questo Collegio,
secondo cui poiché la cosa giudicata si forma sui capi della
sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere
dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte
le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna
dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti
di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione
correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della
disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di
condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità
dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non
basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa
giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia
devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di
circostanze e la quantificazione della pena, sicché la “res iudicata”
si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative

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La corte territoriale, infatti, non essendo stato proposto appello

decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame (cfr.
Cass., sez. un., 19/01/2000, n. 1, Tuzzolino).
La formazione del giudicato sulla condanna di Non i Andrea per il
reato di lesioni commesse in danno del Santucci, formatosi dopo

agli effetti penali, della sentenza della corte territoriale,
limitatamente al capo relativo alle lesioni volontarie commesse in
danno di Santucci Sandro, ascritte a Noni Andrea, con la
conseguenza di far “rivivere”, sul punto, le statuizioni penali della
sentenza di primo grado.
In relazione agli altri capi, appare superfluo evidenziare che
l’impugnazione della parte civile ha impedito il passaggio in
giudicato del rapporto civile, c.d. giudicato interno, in relazione al
risarcimento del danno (cfr. Cass., sez. IV, 21/04/2000, n. 7401,
Colicigno), per cui l’annullamento della sentenza di
proscioglimento della corte territoriale comporta, ai sensi dell’art.
622, c.p.p., il rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello (cfr. Cass., sez. V, 05/02/2007, n. 9399, P.;
Cass., sez. III, 27/02/2008, n. 15653, C.).
Inammissibile appare, invece, per assoluta genericità, il quarto
motivo di ricorso.
Sulle spese del procedimento e su quelle sostenute nel presente
grado di giudizio dalla parte civile, provvederà il giudice civile in
sede di definizione del relativo procedimento.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio, agli effetti penali, nel
capo relativo al delitto di lesioni personali volontarie in danno di
Santucci Sandro e con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello, negli altri capi.

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la pronuncia del giudice di primo grado, impone l’annullamento

t

Così deciso in Roma il 12.1.2.2012

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