Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16173 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16173 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE VANGELI° EMANUELE N. IL 28/02/1977
avverso la sentenza n. 1464/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore 7nerale in persona dpititi,
che ha concluso per Ipliu42~~

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19.9.2011 la Corte di Appello di Lecce confermava a carico di
DE VANGELI° Emanuele la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi —Sez-di
Mesagne-in data 28.2.2008,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile
reclusione,ritenuta la continuazione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:
1-che era stata disattesa l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado,essendo
tale sentenza viziata per l’indicazione di altra imputazione, e avendo il primo giudice
provveduto alla correzione dell’errore materiale,ai sensi dell’ art.130 CPP.
Secondo la difesa vi era stata erronea applicazione della procedura di correzione
trattandosi di una modifica sostanziale dell’atto.
Censurava peraltro la decisione del giudice di appello,che si era fondata ,rigettando
l’eccezione di nullità ,sulla considerazione che il primo giudizio si era svolto in
merito alla imputazione enunciata dal decreto di citazione ritualmente notificato
all’imputato.
Sul punto il ricorrente rilevava che vi era stata elezione di domicilio presso il
difensore di fiducia,e che-tuttavia-l’imputato era rimasto nel corso del primo giudizio
assistito da difensori d’ufficio,e non vi erano elementi,a1 di là della notifica del
decreto di citazione presso il domicilio eletto,idonei a far presumere la conoscenza
effettiva della imputazione.
Inoltre il ricorrente evidenziava che ,pur ritenendo valida tale presunzione,non
sarebbe stato logico ritenere che l’imputato avesse potuto collegare la sentenza
emessa al fatto contestato con il decreto di citazione.
2-deduceva altresì la violazione di cui all’art. 606 comma I lett.E) CPP.,rilevando che
il giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 495,comma 2 e 496 CP.,non
sarebbe coerente con le risultanze processuali.

1

dei reati di cui agli artt. 495-496 CP. e condannato alla pena di mesi dieci di

Sul punto evidenziava che il giudizio di colpevolezza era basato sulla comparazione
delle fotocopie delle fotografie ,contenute nei cartellini dell’anagrafe del Comune di
Latiano,in assenza di ulteriori elementi di prova,non essendo utilizzabili le
dichiarazioni spontanee rese dall’imputato ,e non ritenendosi sufficienti le
dichiarazioni rese dai verbalizzanti.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso si rivela inammissibile.
La censura indicata nel primo motivo di impugnazione non risulta essere stata
oggetto di specifico motivo di appello.
D’altra parte ai fini dell’applicazione dell’art.130 CPP. devono ritenersi ininfluenti le
deduzioni difensive,essendo stato trattato il dibattimento in relazione al fatto
menzionato nel decreto di citazioneInfine va rilevato che la indicazione inesatta della rubrica riportata nel documento
sentenza, non configura —di per sé-vizio sostanziale dell’atto,ed è suscettibile di
correzione,essendo l’imputazione trasfusa nel decreto di citazione a giudizio e lo
svolgimento del dibattimento nonché la motivazione di sentenza sono configurati a
quel decreto di citazione,onde è incensurabile la intervenuta correzione di errore
materiale.
Cass.Sez.V-1.9.1994,n3658-Perrore materiale ,perché sia suscettibile di correzione
ai sensi dell’art.130 CPP.,non dev’essere partecipe del processo volitivo del
giudice,ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenza tra il
contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione.
Inoltre si evidenzia che restano ininfluenti le deduzioni relative alla inidoneità della
notifica del decreto di citazione, che risulta correttamente effettuata al domicilio
eletto dall’imputato.

2

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

2-il secondo motivo di gravame risulta formulato con argomentazioni in fatto,tendenti
alla diversa interpretazione delle risultanze dibattimentali,genericamente menzionate.
Si rileva in contrario che la motivazione della sentenza di merito,risulta esente da
contraddizioni,aporie,discontinuità argomentative, apodissi, sicché quella Corte ha
reso compiuta e logica motivazione anche indicando a sostegno dell’ipotesi di reato
Viceversa le censure proposte sul punto sono solo intese a proporre(o pretendere) una
ricostruzione alternativa dei fatti e una soluzione della controversia plausibile ma
alternativa a quella adeguatamente costruita dalla sentenza impugnata.
In conclusione va ritenuta la manifesta infondatezza delle censure di erronea
applicazione degli artt.495-496 CP. e deve essere dichiarata l’inammissibilità del
ricorso.
A tale pronunzia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali,nonché al versamento della somma di €1.000,00 in favore della Cassa
delle AmmendePQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
AmmendeRoma,deciso in data 28 novembre 2012.
Il Consigliere relatore

le dichiarazioni del teste di PS. sentito in dibattimento.

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