Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16172 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16172 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE CARLO MARIO N. IL 29/02/1976
avverso la sentenza n. 73/2009 GIUDICE DI PACE di FOGGIA, del
10/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore ?Ferale pers ma del Dott.
che ha concluso per
5 h !

Udito, per la parte civile, l’Avv../,’
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.1.2011 il Giudice di Pace di Foggia dichiarava DE CARLO
Mario responsabile dei reati di cui agli artt. 581-594 CP,ascrittigli in danno di Mirea
Per tali reati era stata inflitta all’imputato la pena di €1.500,00 di multa,previa
concessione delle attenuanti generiche,e ritenuta la continuazioneAvverso tale sentenza proponeva “APPELLO” il difensore dell’imputato,deducendo:
1-intervenuta remissione tacita della querela,evidenziando al riguardo che la persona
offesa -querelante- non era comparsa in giudizio,onde riteneva essersi verificata la
menzionata causa di improcedibilità.
2-assenza di motivazione in relazione alla lettura della querela,che era stata disposta
ai sensi dell’art. 512 CPP.
3-rilevava altresì la inattendibilità della versione fornita dalla denunziante;
4-chiedeva infine riduzione della pena.
Tale impugnazione era trasmessa alla Corte di Cassazione,con provvedimento del
Giudice monocratico del Tribunale,in data 9.1.2012 ex art.568 co.5 e 593 co.3 CPP.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Per ciò che concerne la dedotta improcedibilità per intervenuta remissione tacita della
querela,va evidenziato che secondo i principi enunciati da questa Corte,con sentenza
Sezioni Unite-15.12.2008,PM in proc.Viele-RV 241357,1a mancata comparizione del
querelante nel processo,nonostante la sollecitazione del giudice a comparire
prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela,non dà
luogo ad un caso di remissione tacita-

1

Alina(acc.in data 28.3.2007)-

t

Deve altresì rilevarsi che non sussiste la dedotta violazione dell’art. 512 CPP.in
ordine alla lettura della querela,essendo tale atto conforme alle previsioni normative
per l’irreperibilità del querelante.
In tal senso deve ritenersi priva di fondamento la censura difensiva sul difetto di
motivazione,essendo il presupposto della irreperibilità della persona offesa
Secondo i principi stabiliti da questa Corte-con sentenza Sez.VI ,25.7.1997,n.7317Tecca e altri-Rv 209738-legittimamente il giudice del dibattimento fonda il suo
convincimento sulle dichiarazioni contenute nella querela presentata alla polizia
giudiziaria da una persona(nella specie un cittadino straniero) poi divenuta
irreperibile,in quanto l’art.512 CPPP. Prevede che il giudice ,a richiesta di
parte,dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria quando,per
fatti o circostanze imprevedibili,ne è divenuta impossibile la ripetizione.
-3-non sussiste infine il vizio di motivazione in merito alla valutazione di attendibilità
della persona offesa,essendo tale valutazione resa in sentenza con congrua
motivazione,conforme ai canoni giurisprudenziali(Sez.III-5/4/2007,n.1 4182 sub

art.192 CPP)Inoltre devono ritenersi prive di fondamento le censure attinenti alla determinazione
di pena,avendo il giudice di merito applicato le attenuanti generiche.
In conclusione deve essere pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 28.11.2012

riconducibile a quanto rilevato dal PM in udienza.

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