Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16172 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16172 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO FRANCESCO nato il 30/01/1945 a CATANIA
avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Il difensore della parte civile, Francesco Grasso, ha depositato richiesta di
correzione dell’errore materiale che sarebbe contenuto nella sentenza della V
sezione n. 4144 del 26/10/2016 – dep. il 27/017/2017, che, pronunciando sul
ricorso per cassazione proposto dalla medesima parte civile, lo ha dichiarato
inammissibile, condannando quest’ultima al pagamento della somma di euro
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sostiene il ricorrente, all’esito di
un’analisi della giurisprudenza, che non sarebbero ravvisabili profili di colpa, in
civile.
È stata depositata memoria del difensore e della parte civile personalmente.
La richiesta è inammissibile, in quanto non viene in questione un errore
materiale, ma una non condivisa decisione della Corte di Cassazione, quanto alla
sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 616
‘cod. proc. pen.
Alla inammissibilità della richiesta consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali. Deve, infatti,
trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi
dinanzi alla Corte di cassazione dall’art. 616, prima parte, cod. proc. pen., a
norma del quale le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico
di chi ha dato infondatamente luogo al procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso i data 20/03/2018
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Il Presidente
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relazione al nuovo orientamento formatosi sui temi delle doglianze della parte