Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16171 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16171 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELAITI ALOIS nato il 04/12/1964 a TRENTO
avverso la sentenza del 10/03/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ROVERETO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Rovereto ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ad Alois Delaiti la
pena concordata di quattro mesi di reclusione, sostituita in mesi otto di libertà
controllata, in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, lamentando
mancanza di motivazione e violazione di legge, in relazione al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine
ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata (e nella specie deve
aversi riguardo non ad una proposta precedente, ma alla richiesta sulla quale il
giudice si è pronunciato), dovendo il giudice investito della richiesta di
applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444, comma secondo, cod.
proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. (Fattispecie relativa al
mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità dei fatti prevista
dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n, 309). (Sez. 6, n. 7401 del
31/01/2013 – dep. 14/02/2013, P.G. in proc. Gjataj e altri, Rv. 254878)
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 20/03/2018
Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di patteggiamento, non può essere