Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16170 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16170 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRASHI AGOSTIN nato il 02/01/1968 a SHKODER( ALBANIA)

avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di

responsabilità di Agostin Mirashi, in relazione al reato di cui all’art. 610 cod. pen.
Il ricorso proposto dall’imputato personalmente lamenta vizi motivazionali,
quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato
ascritto, comunque ormai prescritto.
Le doglianze sono inammissibili, in quanto, nel reiterare la prospettazione

illogicità nelle conclusioni raggiunte, attraverso il rinvio alla puntuale motivazione
della decisione di primo grado, che, oltre a valorizzare la deposizione della
persona offesa, considera l’episodio nel quadro della conflittualità esistente e
sfociata anche in altri reati oggetto del presente procedimento, ma estinti per
prescrizione, e dà conto della deposizione di un teste estraneo.
In definitiva, le, peraltro generiche, asserzioni del ricorrente aspirano ad una
rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata in data
11/05/2017, successivamente alla data (09/11/2016) della sentenza impugnata
(Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 20/03/2018

difensiva già disattesa dai giudici di merito, non consentono l’emergere di

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