Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1617 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1617 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE CICCO ALESSANDRO N. IL 27/02/1990
2) D’ANIELLO GENNARO N. IL 28/02/1981
avverso l’ordinanza n. 3323/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto fatto
1. Il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., con
l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava l’ordinanza applicativa della misura
cautelare della custodia In carcere, nei confronti di De Cicco Alessandro e
D’Aniello Gennaro imputati di detenzione illegale di arma e del relativo
munizionamento.

difensore dell’imputato, avvocato Lucio Mariano Sena, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.

Considerato in diritto
1. L’impugnazione proposta nell’interesse De Cicco Alessandro e D’Aniello
Gennaro è inammissibile.
2. A norma dell’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di cassazione.
Tale causa di inammissibilità è ritenuta, secondo costante orientamento di
questa Corte, dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla
finalità processuale perseguita, anche nel caso di appello convertito in ricorso per
cassazione, e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del
difensore della particolare legittimazione richiesta, ne’ dai motivi nuovi presentati
da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per Impugnare (da
ultimo, Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, dep. 06/12/2011, Tedeschi, Rv.
251464).
3. Nel caso di specie, l’imputato ha proposto, per mezzo del suo difensore di
fiducia, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del
riesame.
Il difensore avv. Lucio Mariano Sena, che ha sottoscritto l’atto di
Impugnazione, non risulta, tuttavia, dall’accertamento svolto dalla cancelleria di
questa Corte iscritto nell’apposito albo e, quindi, abilitato al patrocinio di
legittimità.
Alla mancata sottoscrizione dell’Istanza da parte di avvocato cassazionista
consegue la sua inammissibilità.
Tale vizio originano dell’atto, che osta alla valida Instaurazione del giudizio di
Impugnazione, esime questa Corte da ogni altra considerazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

n

elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammIssIbIlltà, al versamento della somma, ritenuta adeguata, dl Euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali ed al versament00e1Ta somma di € 1000,00 a

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

favore della Cassa delle Ammende.

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