Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16169 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16169 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANGHI MASSIMILIANO nato il 20/08/1962 a PAVIA

avverso la sentenza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto

Il difensore di Massimiliano Manghi propone ricorso per cassazione nei confronti
,della sentenza in epigrafe indicata, lamentando che la Corte d’appello di Roma
non abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art.
62, n. 4, cod. pen., alla luce dell’esiguo valore della merce oggetto del tentativo
di furto e delle condizioni economiche della persona offesa.
Il ricorso è inammissibile, in quanto razionalmente i giudici di merito hanno
escluso la speciale tenuità di un pregiudizio attestato intorno ai 130,00 euro.

comunque offendono il patrimonio, per il riconoscimento della circostanza
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, può essere presa in esame
la situazione economica della persona offesa se il valore della cosa in sé, oggetto
della condotta delittuosa, non sia esso stesso sufficientemente indicativo della
speciale tenuità o meno (Sez. 2, n. 29475 del 29/02/2008, Bondar, Rv. 240639).
In definitiva, l’entità del danno dev’essere valutata anzitutto con riferimento al
criterio obiettivo del danno in sè, mentre quello suriettivo, ossia il riferimento
alle condizioni economiche del soggetto passivo, ha valore sussidiario e viene in
considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo (Sez. 2, n.
2993 del 01/10/2015 – dep. 22/01/2016, Sciuto, Rv. 265820).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso
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data 20/03/2018
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