Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16168 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16168 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PODDA LUCIANA nato il 05/09/1974 a CAGLIARI
ANGIUS FEDERICA nato il 09/02/1979 a CAGLIARI
oL

cct

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo
grado, quanto alla affermazione di responsabilità di Luciana Podda e Federica
Angius, in relazione ai reati di furto aggravato loro ascritti.
Il ricorso proposto nell’interesse delle imputate è inammissibile, in quanto, nel
reiterare la prospettazione difensiva già disattesa dai giudici di merito, non
consente l’emergere di illogicità nelle conclusioni raggiunte.

percezione dei fatti di sottrazione, a fronte del rinvenimento delle merce nella
disponibilità delle due ricorrenti e dei complici, merce, che, secondo quanto
rilevato dalla sentenza di primo grado e solo assertivamente contestato nel
ricorso, è stata riconosciuta dai titolari degli esercizi; b) che, del pari, irrilevante
sarebbe la mancanza di una denuncia o di una querela; c) che esplicita è la
sentenza nel chiarire, alla luce della documentazione prodotta, che le borse
utilizzate per sottrarre i beni erano state schermate, secondo quanto contestato
nel capo di imputazione, con bande stagnate, per evitare il funzionamento dei
sistemi antitaccheggio, talché non viene in rilievo il mero occultamento della
fnerce; d) che del tutto generica è la critica sull’apporto materiale del Salisci,
rilevante ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625,
comma primo, n. 5, cod. pen. (per vero integrata già dalla presenza di altra
correa, separatamente giudicata), se si considera che l’uomo, che ha
patteggiato, attendeva le tre donne, nell’autovettura, sulla quale sarebbe stata
caricata le merce sottratta; e) che l’asportazione dei beni al di fuori degli esercizi
in cui le sottrazioni erano avvenute, a dispetto dei sistemi di videosorveglianza,
ha determinato anche l’impossessamento e la conseguente consumazione dei
furti.
In definitiva, le, peraltro generiche, asserzioni delle ricorrenti aspirano ad una
rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, o si
traducono in censure manifestamente infondate.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q. M .
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Così deciso in data 20/03/2018

In particolare, si osserva: a) che è del tutto irrilevante la mancata, diretta

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