Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16168 del 05/04/2013


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 16168 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

ENZA

91: /V4->V24-

sul ricorso proposto da:
FIGUS DIAZ NICOLO’ N. IL 19/07/1979
avverso l’ordinanza n. 173/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/04/2012
sentita la re ione fatta dal C nsigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lettentit e le
cjjsinjdl PG Dott.

Data Udienza: 05/04/2013

11345/13 RG

CONSIDERATO IN Farro
1. La Corte d’appello di Roma ha trasmesso a questa Corte suprema, con
ordinanza del 26.4.12 che dichiarava la propria incompetenza ai sensi dell’art.
175.4 c.p.p., la ritenuta richiesta di restituzione nel termine per impugnare la
sentenza della stessa Corte distrettuale 17.10.2006, presentata dal difensore di

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Erroneamente la Corte d’appello ha trasmesso a questa Corte suprema gli
atti relativi alla richiesta presentata da difensore nominato espressamente per
l’incombente, nell’interesse di Nicolò Figus Diaz.
La lettura dell’istanza impone infatti di qualificarla quale incidente di
esecuzione, la cui competenza appartiene al giudice dell’esecuzione (art. 670.1
c.p.p.). Unica doglianza argomentata contenuta nella richiesta, infatti, è quella
relativa alla mancata esecutività della sentenza d’appello, in ragione della dedotta
nullità/omissione della notifica dell’estratto contumaciale. Si tratta di tipica
questione afferente l’efficacia del titolo esecutivo. Del resto, significativamente
nessuna deduzione, di alcun genere, è svolta invece in ordine alla sussistenza di
una delle condizioni peculiari (caso fortuito o forza maggiore) di cui all’art. 175.1
c.p.p., mentre lo stesso contenuto della procura al difensore qualifica l’atto come
incidente di esecuzione. Né, per sé, il riferimento alla restituzione nel termine
previa dichiarazione di nullità della notifica, contenuto nella parte dispositiva
dell’istanza, rileva per una alternativa qualificazione della richiesta, perché la
possibilità di proporre impugnazione é effetto proprio dell’eventuale giudizio di
fondatezza della doglianza di nullità, in ragione della conseguente doverosa
rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale.

3. Riqualificata pertanto la richiesta come incidente di esecuzione, gli atti ex
art. 568.5 c.p.p. vanno trasmessi per la decisione al Tribunale di Roma, giudice
dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665.2 c.p.p. (risultando dal fascicolo
che la sentenza d’appello aveva integralmente confermato la sentenza del Tribunale
di Roma 18.2.2003).

Nicolò Figus Diaz.

11345/13 RG

2

P.Q.M.

Qualificata la richiesta come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di Roma per la decisione.

Così deciso in Roma, il 5.4.2013

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