Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16167 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16167 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISANI FRANCESCO nato il 04/04/1953 a CORIGLIANO CALABRO

avverso la sentenza del 06/02/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Roma ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Francesco Pisani, in relazione ai reati di lesioni.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato (a soste

Nuo
del

quale è stata depositata memoria che invoca la trattazione in pubblica udienza) è
inammissibile, in quanto: a) l’asserita omessa valutazione del certificato
attestante le lesioni sofferte dall’imputato è insussistente perché assume rilievo

“delle conclusioni fondate sulle risultanze del certificato concernente la persona
offesa e attestante lesioni, incompatibili con gli effetti di una caduta non voluta
del Pisani, che sarebbe stata provocata da una spinta di terzi, improvvisamente
scomparsi e non visti nemmeno dal teste Candeloro, che pure ebbe modo di
percepire l’allontanamento del Pisani; b) razionalmente la Corte territoriale ha
disatteso una ricostruzione che vede il Pisani muovere irritato verso la persona
offesa, per ragioni riconosciute dalla teste Marchetti e, come osserva il ricorso,
incontestate, per poi cadere, per effetto dell’intervento di terzi che scompaiono
improvvisamente, e poi allontanarsi, convinto che la persona offesa non sia fatta
nulla; c) il lamentato travisamento degli elementi istruttori, ai quali la Corte
d’appello affida la conferma della inattendibilità della ricostruzione fornita
dall’imputato, smentito quanto alla presenza a terra della persona offesa e al suo
sanguinamento, è in realtà insussistente; d) che, invero, gli aspetti del giudizio
che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli
elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel
‘giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla
loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di
legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una
rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del
21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del
07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Così deciso in data 20/03/20V

assorbente, in senso contrario alla rilevanza della documentazione, la logicità

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