Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16167 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16167 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da

MOS Gabriela Sabina, n. a Cluj Napoca (Romania) il 7.2…1974
contro l’ordinanza della Corte d’appello di Milano, emessa il 14.2012;
– visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale A. Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– udito il difensore, avv. R. Filardi, che si riporta ai motivi di ricorso e deposita
documentazione;

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di
Milano ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica
di Romania di MOS Gabriela Sabina, in esecuzione del mandato di
arresto europeo emesso il 17.8.2012 del Tribunale di Clunj per i reati
di truffa, falso materiale in documenti ufficiali, falso concernente
l’identità e uso di atto falso, a condizione che la predetta, dopo il
giudizio nello Stato richiedente, sia rinviata in Italia per scontarvi la

Data Udienza: 04/04/2013

2. Ricorre per cassazione la Mos, che deduce:
a) “violazione dell’art. 606, lett. b) c.p.p. – violazione dell’art.
18 lett. p) I. 69/2005 – erronea disapplicazione dell’art. 6,
comma secondo, c.p. – mancato riconoscimento della
competenza del giudice italiano”;
b) “insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza”.
Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo, relativo
all’asserita sussistenza della giurisdizione italiana per essere stati i
reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato. In atti non
risulta alcun elemento – né è stato fornito dalla ricorrente, al di là
della mera affermazione indicata in ricorso – che sia stato realizzato in
Italia alcun frammento della condotta rilevante ai fine della
consumazione dei reati contestati.
2. Infondato è il secondo motivo, relativo alla valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’autorità
giudiziaria italiana, una volta verificato che il mandato di arresto a fini
processuali, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti
in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che
l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di
un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna,
non è tenuta ad effettuare ulteriori approfondimenti, trattandosi
quest’ultimo di compito di competenza esclusiva del giudice dello
Stato di emissione (Cass., sez. 6^, n. 35832 del 17/09/2008, Rv.
240722, Inclino; Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, Rv.
248254,Termini; Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, 235351, Ramoci).
Di tali principio di diritto la Corte milanese ha fatto corretta
valutazione, per cui non meritePPaccoglimento le censure della
ricorrente.
3. Del tutto generica è, infine,
la deduzione, formulata
all’udienza, circa la sopravvenuta detenzione della Mos e la pendenza

pena e la misura di sicurezza privative della libertà personale
eventualmente pronunciate nei suoi confronti.

di procedimenti penali in Italia, tanto più che la consegna all’autorità
giudiziaria straniera non è certamente preclusiva di restituzione a fini
processuali.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.
Manda la Cancelleria per l’adempimento di cui all’art. 22, comma 5, I.
n. 69/2005.
Roma, 4 aprile 2013

P.Q.M.

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