Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16166 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16166 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile RICCIO AUGUSTA nato il 14/08/1946 a ANZIO
nel procedimento a carico di:
MORGANTI LUISA nato il 29/12/1983 a ROMA

avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello
di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto Luisa Morganti dal
reato di lesioni, revocando le statuizioni civili.
Nell’interesse della parte civile, Augusta Riccio, è stato proposto ricorso per
cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
ribaditi nella successiva memoria
Il ricorso è inammissibile, innanzi tutto per manifesta infondatezza, in quanto, in

dell’istruttoria dibattimentale, in base ai principi della sentenza della Corte EDU
Dan c. Moldavia, nel caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo
grado sulla base della valutazione del medesimo compendio probatorio (v., ad
es., Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F, Rv. 271344)
Ma esso è soprattutto generico, in quanto, a fronte della compiuta motivazione
esibita dalla sentenza impugnata, in relazione alla valutazione delle prove
dichiarative raccolte, prospetta una rivisitazione delle risultanze istruttorie,
richiamate in sintesi o per singoli brani, inammissibile in sede di legittimità.
‘Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella
valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti
attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità,
se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità
dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le
censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione
del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone,
Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv.
254063).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decisi

data 20/03/2018

Il Conskliere e.tensore

Il Presidente

tema di giudizio d’appello, non sussistono i presupposti per la rinnovazione

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