Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16165 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16165 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPALLUCCI BENEDETTO nato il 01/01/1951 a BARI

avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Bari ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Benedetto Spallucci, in relazione al delitto di lesioni gravi ed
aggravate e alla contravvenzione di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975.
Il ricorso per cassazione proposto da difensore dell’imputato, con il quale si
lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza
impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae,
pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008,
Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata
giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di
perito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.
6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
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data 20/03/2018

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