Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16164 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16164 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SE:NTENZA
sul ricorso preposto da:
INNAMORATI EZIO nato il 04/04/19S5 a JESI

avverso laser tern:a del 29/01/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso al e pa1i:i;
sentita la rela: ione svolta dal Consi9liere GIUSEPPE DE MARZO;

Corte di Casazione – copia non ufficiale

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto

Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Ezio Innamorati, in relazione ai reati di cui agli artt. 594 e 612
cod. pen.
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell’imputato è fondato con
riferimento alla dedotta abrogazione del reato di ingiuria, mentre è inammissibile

impugnazione – è stata razionalmente fondata sul contesto nel quale sono state
formulate dall’imputato, già condannato per l’aggressione alla persona offesa.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente
all’imputazione di cui all’art. 594 cod. pen., con eliminazione della relativa pena
di 10 giorni di reclusione.

P.Q.M.
Annullata senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’imputazione di
cui all’art. 594 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed
elimina la relativa pena di 10 giorni di reclusione. Dichiara inammissibile nel
resto il ricorso.
Così decisg_..i.A,_data 20/03/2018

l

Corte di Casazione – copia non ufficiale

nel resto, in quanto la gravità delle minacce – genericamente critica nell’atto di

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