Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16162 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16162 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAHMAN ALESSANDRO KWAME nato il 24/08/1968 a KUMASI( GHANA)

avverso la sentenza del 16/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Alessandro Kwame Nahman in relazione ai reati di cui agli artt.
81, 477 e 482 cod. pen., per avere falsamente formato ricette nelle quali veniva
prescritta una sostanza psicotropa.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato censura la ritenuta
sussistenza di una pur ridotta capacità di intendere e volere, nonostante la

psicostimolanti.
Le doglianze sono inammissibili, in quanto, nel reiterare la prospettazione
difensiva già disattesa dai giudici di merito, non consentono l’emergere di
illogicità nel rilievo per il quale dalle modalità della condotta si desumeva una
elaborata progettualità indicativa di una residua capacità intellettiva e volitiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

.condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 20/03/2018
Il Consig

estensore

Il Presidente
Stef o ,Patilz

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condizione di permanente e grave intossicazione da abuso di sostanze

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