Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16161 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16161 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORD1:NANZA
sul ricorso prcDosto da:
CALCULLI MICHELE nato il 03/02/1974 a GRAVINA DI PUGLIA

avverso la ser ten za del 25/10/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLZANO
dato avviso al e parti;
sentita la rela;:ione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’assise
d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, nel decidere sull’appello
proposto da Michele Calculli avverso la decisione di primo grado, che aveva
condannato l’imputato alla pena di giustizia in relazione al delitto di omicidio
preterintenzionale aggravato e alla contravvenzione di cui all’art. 4 I. n. 110 del
1975, ha riformato tale decisione escludendo la circostanza aggravante di cui
all’art. 61, n. 2, cod. pen. e valutando come prevalenti le circostanze attenuanti

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato, con il quale si
censura l’assenza di motivazione in ordine al computo della pena, con particolare
riferimento all’entità della riduzione operata in dipendenza delle riconosciute
circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto
le valutazioni espresse dalla Corte territoriale in tema di dosimetria della pena
devono essere colte nell’intera motivazione della decisione e nella valorizzazione
dei numerosi profili considerati, anche ai fini del giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti.
Esclusa l’assenza di motivazione, va ribadito che la graduazione della pena,
anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della
pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142),
ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Calculli Michele e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Il Presidente

generiche.

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