Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16160 del 15/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16160 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE ASSISE FOGGIA nei confronti di:
GUP FOGGIA
con l’ordinanza n. 1/2015 CORTE ASSISE di FOGGIA, del
26/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
14t4e/sentite le conclusioni del PG Dott. 2

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Data Udienza: 15/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 maggio 2015, la Corte di assise di Foggia ha dichiarato la propria
incompetenza funzionale a provvedere sulla richiesta di ammissione dell’imputato Rasom
Stefano al giudizio abbreviato e ha disposto la rimessione degli atti a questa Corte per la
risoluzione del conflitto.

– con atto depositato, in data 13 maggio 2015, presso la cancelleria della Corte di assise di
Foggia, eccepita la mancata ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato incondizionato
da parte del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, avevano chiesto la
revoca del decreto che dispone il giudizio e, in subordine, avevano reiterato la richiesta di
definizione del processo a carico del loro assistito con il rito abbreviato condizionato all’esame
di alcuni testimoni o, in subordine, con quello incondizionato e che dette richieste erano state
(ri)proposte all’udienza dinnanzi alla Corte di assise.
Ha, quindi, rilevato che i difensori e procuratori speciali del Rasom avevano
tempestivamente e ritualmente proposto richiesta di giudizio abbreviato, anche
incondizionato, con atto depositato il 2 marzo 2015 presso la cancelleria del giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia; che quest’ultimo giudice si era limitato a
deliberare in merito alla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato condizionato all’esame
di alcuni testimoni, rigettandola e, quindi, aveva disposto il rinvio a giudizio dell’imputato
dinnanzi alla Corte di assise.
E ha ritenuto che doveva escludersi che l’istanza di ammissione al giudizio abbreviato
incondizionato fosse stata oggetto di revoca o rinuncia implicita nel corso dell’udienza del 22
aprile 2015 poiché il difensore dell’imputato, “ancorché insistendo nella richiesta di giudizio
abbreviato condizionato, ne ha specificato il contenuto con l’inciso “; che il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, omettendo di
provvedere sulla subordinata richiesta di ammissione dell’imputato al rito abbreviato
incondizionato, avrebbe inammissibilmente negato al Rasom l’accesso al rito speciale, così
deliberando un provvedimento abnorme; che l’illegittimo diniego dell’abbreviato c.d. secco
non potrebbe trovare rimedio né nel riconoscimento della diminuente del rito all’esito del
dibattimento, né nell’applicazione analogica dell’art. 438, comma VI, cpp come integrato nella
sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2003, bensì nell’ammissione dell’imputato al
giudizio abbreviato riservata alla competenza funzionale ed esclusiva del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Foggia.

2

Il giudice rimettente ha premesso che i difensori dell’imputato – muniti di procura speciale

2. Ai sensi del 2° comma dell’art. 31 cod. proc. pen., il giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Foggia ha trasmesso proprie osservazioni, evidenziando che, come risulterebbe
dal verbale, il difensore del Rasom all’udienza celebrata il 22 maggio 2015 aveva proposto
“unicamente ed esclusivamente” richiesta di “abbreviato condizionato così come formulato in
atti”, rispetto alla quale si era sviluppato il contraddittorio tra le parti; che, dopo la lettura
dell’ordinanza di rigetto di tale richiesta, il difensore dell’imputato si era “trincerato nel
silenzio più assoluto”; che tale comportamento era stato interpretato come “implicita rinuncia
alla ulteriore richiesta subordinata di giudizio abbreviato “secco”; che il predetto difensore, a

rassegnato anch’egli le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia di una sentenza di non
luogo a procedere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che la competenza nel conflitto negativo insorto vada attribuita alla
Corte di assise di Foggia.
E invero, come risulta dalla lettura del verbale dell’udienza preliminare il difensore
dell’imputato ha insistito unicamente ed esclusivamente sulla richiesta principale di
definizione del giudizio con il rito abbreviato condizionato, implicitamente rinunciando alla
ulteriore subordinata richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato incondizionato.
Ciò si ricava sia dal tenore della richiesta verbalizzata (“la difesa dell’imputato insiste nella
richiesta di giudizio abbreviato condizionato come formulato in atti”), sia dalla successiva
sequenza procedimentale (dopo la lettura da parte del giudice dell’udienza preliminare
dell’ordinanza con la quale aveva disatteso detta richiesta, infatti, il difensore non solo non ha
coltivato l’ulteriore richiesta subordinata, ma ha, anzi, a fronte della richiesta di rinvio a
giudizio formulata dal pubblico ministero, egli stesso concluso nel merito, chiedendo una
pronuncia di non luogo a procedere).
2. Il decreto di rinvio a giudizio del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia
non è atto abnorme, come sostenuto dalla Corte di assise di Foggia, che, al riguardo, ha
richiamato una pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 1, 24 ottobre 2014, n. 44539), che si
riferiva a una fattispecie del tutto diversa da quella sottoposta all’attuale scrutinio del
Collegio.

3

fronte della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio dell’imputato, aveva

In quel caso, infatti, si trattava del diniego dell’accesso al giudizio abbreviato
incondizionato opposto dal giudice nonostante la pacifica presenza delle condizioni
legittimanti la presentazione dell’istanza.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della Corte di assise di Foggia cui dispone
trasmettersi gli atti.

Così deciso, il 15 gennaio 2016

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