Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16159 del 24/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16159 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIDOTI SIMONE N. IL 18/09/1969
avverso l’ordinanza n. 9/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
17/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.5, 6(4/

_k_

Ge&-cxiduhi

Udit i difensor Avv.;

A5

c_eitif

Data Udienza: 24/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con ordinanza del 17 settembre 2015 la Corte di appello di Bologna
la dichiarazione di ricusazione proposta da Simone Sidoti nei confronti
del G.o.t. del Tribunale di Modena avv. Claudia Belvederi.
La Corte territoriale osservava che il giudice, all’udienza del 25 maggio 2015
aveva pronunciato la frase “direi che non c’è nulla da discutere. Poi se ci saranno
motivi farete delle impugnazioni, non lo so, fate voi, ma mi sembra molto
chiaro”, ma che la dichiarazione di ricusazione era tardiva perché non presentata

prescrive l’art. 38 cod. proc. pen, ma solo l’ 11 settembre 2015 dall’imputato.
2 – Contro tale decisione ricorre Simone Sidoti, a mezzo del proprio
difensore, deducendo la tempestività della dichiarazione di ricusazione avanzata
dall’imputato non appena era venuto a conoscenza dalla copia del verbale della
frase pronunciata.
Cita le sentenze di questa Corte (n. 4677 del 1992 e n. 4217 del 1997) che
pospongono il termine per la proposizione della ricusazione alla chiusura del
dibattimento, quando le cause che la generano siano sfuggite alla
verbalizzazione ed alla attenzione delle parti.
Afferma che il termine di 3 giorni per sollevare la questione decorre non
dalla conoscibilità ma dalla effettiva conoscenza della causa di ricusazione e la
prova della intempestività compete a chi la sostenga.
Precisa che, solo con l’acquisizione della copia della trascrizione dell’udienza
in cui il Giudice aveva pronunciato la frase incriminata, l’imputato ne aveva
avuto contezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dalla difesa di Simone Sidoti è infondato.
1 – Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che la causa di ricusazione
sorta durante l’udienza, alla presenza del difensore di fiducia dell’imputato
contumace (o assente), deve essere ritenuta conosciuta da quest’ultimo, sia in
virtù del rapporto fiduciario che impone una continua e diretta comunicazione di
tutti gli elementi rilevanti per l’esercizio delle facoltà difensive, sia in forza delle
esigenze di economia processuale e di contrasto ad eventuali abusi del diritto di
difesa nel processo, cui risponde la previsione del termine decadenziale di cui
all’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014,
Rv. 262996, imp. Fiesoli; Sez. 6, n. 14222 del 29/01/2007, Rv. 236395, imp.
Berlusconi).
Tale orientamento non può mutare a seguito dell’introduzione dell’istituto
dell'”assenza”, posto che anche in tal caso è previsto, dall’art. 420 bis
(richiamato, per il dibattimento, dall’art. 484) cod. proc. pen., che l’imputato,
1

dal difensore, presente, prima del termine della medesima udienza, come

che ha avuto reg olare conoscenza del procedimento e non si presenta, sia
rappresentato dal suo difensore.
2 – Non vi è dubbio, allora, che, nella specie, la causa di ricusazione sia
sorta nel corso dell’udienza del 25 maggio 2015, affermandolo sia l’ordinanza
impugnata sia il ricorrente ed è pertanto certo che entro la medesima udienza
doveva essere presentata la dichiarazione, con la sola precisazione che, entro
tale termine, la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione, e può
formulare riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni

imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di
ricusazione, con i relativi documenti, in cancelleria (Sez. U, n. 36847 del
26/06/2014, Rv. 260096, imp. Della Gatta).
E’ pertanto conforme a diritto la decisione della Corte territoriale di
inammissibilità per tardività della presentazione della dichiarazione, a mesi di
distanza, dall’imputato, assente ma rappresentato in udienza dal difensore,
presa dalla Corte territoriale.
3 – Inconferenti, rispetto alla presente fattispecie sono le pronunce di
questa Corte, citate dalla difesa, perché l’una (Sez. 1, n. 4677 del 13/11/1992,
Rv. 192597, imp. Durante), pospone il termine di presentazione della
dichiarazione solo per quella cause di ricusazione che

“sfuggano alla

verbalizzazione, come pure all’attenzione e alla comprensione delle parti”,
evenienza non verificatisi nell’odierno caso concreto; l’altra (Sez. 1, n. 4217 del
19/06/1997, Rv. 208407, imp. Tornese), invero, non costituisce neppure
un’eccezione alla regola indicata posto che aveva affermato la tardività della
presentazione dell’istanza successivamente al ritiro del giudice in camera di
consiglio per la deliberazione, non presupponendo affatto che il processo si fosse
svolto in una pluralità di udienze.
4 – Deve infine ricordarsi che il termine “udienza” va inteso nel suo
significato proprio di unità quotidiana di lavoro del giudice, con esclusione,
quindi, della possibilità di farlo coincidere con la diversa, ed eventualmente più
ampia, nozione di “dibattimento” (che può svolgersi in più “udienze”) (Sez. 1, n.
4464 del 24/06/1999, Rv. 214658, imp. Gasperoni). Anche per tale ragione,
quindi, il termine previsto dall’art. 38 cod. proc. pen. va interpretato nel senso
che la dichiarazione di ricusazione debba avvenire prima della chiusura dell’unità
quotidiana di lavoro del giudice.
5 – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P. Q. M.

2

previsto dall’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA