Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16159 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16159 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUZZOLA VINCENZO nato il 07/10/1956 a REGGIO CALABRIA parte offesa nel
procedimento
ci
IGNOTI

avverso l’ordinanza del 16/06/2016 del GIP TRIBUNALE di LOCRI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Nell’interesse della persona offesa, Vincenzo Cuzzola, viene proposto ricorso per
cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato con il quale il G.i.p. del
Tribunale di Locri ha disposto l’archiviazione del procedimento per diffamazione
scaturito dalla denuncia – querela, con la quale si lamentava la pubblicazione di
un post offensivo sulla “pagina aperta” di Facebook denominata “Lista È tempo
Gruppo Consiliare di Minoranza”.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione

pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, e,
quindi, l’idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini
preliminari, senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull’esito della
investigazione suppletiva richiesta (Sez. 6, n. 4905 del 08/01/2016, P.O., Rv.
265915).
Nella specie, manca qualunque censura dell’autonoma

ratio decidendi con la

quale il G.i.p. sulla premessa della sussistenza dell’esimente del diritto di critica
valuta come del tutto superfluo l’accertamento dell’autore dell’espressione.
Tale considerazione non comporta alcun giudizio prognostico sull’esito delle
richieste articolate dalla persona offesa nell’atto di opposizione, ma esprime una
valutazione di irrilevanza delle stesse.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decis

data 20/03/2018

Il Consi ler estensore
Giusee•e De Marzo

Il Presidente
Stef&rn Pq.14a- 7-_

9

della persona offesa alla richiesta di .archiviazione, il giudice deve valutare la

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