Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16158 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16158 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANCAVILLA STEFANO nato il 27/10/1992 a TARANTO
L.F- CC

avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO ISEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo
grado, quanto alla affermazione di responsabilità di Stefano Francavilla, in
relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 7 e 61, n. 5, cod.
pen. in danno di Giuseppe Troiano (capo a).
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato è inammissibile, in
quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è

illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n.
42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione
della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

£ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decis

ta 20/03/2018

Il Consi

ensore

Giusepp

Il Presidente
Stelo Pa(I-1-ae-z

giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta

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