Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16155 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16155 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHAHBOUNIA MOHAMED nato il 08/12/1996

avverso la sentenza del 15/12/2016 del TRIBUNALE di AREZZO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di
Arezzo, ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Mohamed Chahbounia, in relazione ai reati di lesioni e minaccia.
Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato personalmente è inammissibile,
per manifesta infondatezza e aspecificità.
Sotto il primo profilo, va ribadito che le regole dettate dall’art. 192, comma 3,
cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali

penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). In ogni
caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa
non si deve tradurre nell’individuazione di prove dotate di autonoma efficacia
dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza
probatoria delle prime.
Sotto il secondo, le critiche del ricorrente valorizzano, in primo luogo, l’assenza
di rilievi obiettivi da parte dei sanitari che ebbero a visitare la persona offesa. La
sentenza, invece, osserva che il referto medico dà atto di una contusione al collo
e persino di una prognosi. Il ricorrente non contesta tale dato, limitandosi a
riportare altre indicazioni del referto non incompatibili con la rilevata contusione.
Né, in senso contrario, rileva quanto avrebbe detto il brigadiere Carnovale, le cui
dichiarazioni il ricorrente non si cura di riprodurre, offrendone una sintesi
personale. Così come non rilevano le affermazioni di una testimone,
jncontestatamente assente all’episodio. Piuttosto il ricorrente tace del tutto
sull’ammissione di avere avuto una discussione con la persona offesa, per l’uso
da parte di quest’ultima del decespugliatore. In ultima analisi, nessuno degli
elementi valorizzati dal ricorrente è idoneo a dimostrare una illogicità del
percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00. Il ricorrente, tenuto conto della
memoria depositata dalla parte civile, va condannato, altresì, al pagamento delle
spese sostenute da quest’ultima nel giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi euro 850,00, oltre accessori come per legge.

1

possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità
dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 850,00, oltre accessori come
per legge.

Così deciso i data 20/03/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA